Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

OPSR). La richiesta della mozione 24.3475 di modificare l’OPSR «in modo da poter rimuovere il blocco normativo nel riciclaggio di zinco» viene soddisfatta.

4.1.2 Variante 1

La maggior parte degli IIRU svizzeri inceneriscono non soltanto rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, bensì, in quantità relativamente piccole, anche rifiuti con composizione analoga che attualmente, in senso stretto, rientrano tra i rifiuti non soggetti al monopolio (cosiddetti «altri rifiuti»). Tuttavia, per garantire un’esecuzione ecocompatibile ed efficace, nella variante 1 si rinuncia a distinguere tra residui di incenerimento dei rifiuti urbani e di «altri rifiuti», distinzione, peraltro, tecnicamente non più possibile in seguito all’incenerimento (trattamento). In questa variante, i residui di incenerimento provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani rientrano interamente nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani. Lo smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU rimane pertanto, come finora, di competenza dei Cantoni (art. 4 e art. 38 OPSR). La variante 1 soddisfa la richiesta della mozione 24.3475 di modificare l’OPSR «in modo da poter rimuovere il blocco normativo nel riciclaggio di zinco».

4.1.3 Variante 2

Secondo la variante 2, i rifiuti di composizione analoga che attualmente non sottostanno al monopolio (cosiddetti «altri rifiuti») non dovrebbero rientrare nei rifiuti urbani. Dal momento che, dal punto di vista tecnico, in seguito all’incenerimento non più possibile distinguere tra rifiuti urbani e «altri rifiuti», occorre definire la percentuale di tale quota (p. es. se prima dell’incenerimento nell’IIRU il 15 % era costituito da «altri rifiuti», anche il 15 % dei residui non conta come rifiuti urbani). Secondo la variante 2, tali residui di incenerimento degli IIRU non rientrano nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani e andrebbero individuati dai gestori degli impianti.

4.2 Precisazione del concetto di «rifiuti urbani» nell’OPSR

Attualmente l’OPSR definisce, in diversi punti, i rifiuti urbani innanzitutto come input negli impianti di incenerimento (p. es. art. 10 «Obbligo di trattamento termico»). Ampliando esplicitamente il significato del termine «rifiuti urbani» con i residui di incenerimento, in alcuni punti occorre precisare che si intendono soltanto i rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3. Di conseguenza, negli articoli e nei numeri seguenti il termine «rifiuti urbani» viene sostituito dalla formulazione «rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3»:

• articolo 10, articolo 13 capoverso 1 e 4, articolo 22 capoverso 2, articolo 24 capoverso 1 secondo periodo, articolo 31 lett. c, articolo 32 capoverso 2 lett. a e g e articolo 36 capoverso 2 lett. c OPSR.

• Allegato 5 OPSR: numero 3.1 lettera a–b, numero 4.1 lettere a e n. 4.3 frase introduttiva

• articolo 49 OPSR (la disposizione transitoria sui rifiuti urbani viene abrogata).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione (dal punto di vista delle finanze e del personale)

Alla Confederazione non viene attribuito alcun compito ulteriore.