Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

I rifiuti biogeni che si prestano alla valorizzazione materiale (compostaggio o fermentazione) sono definiti nella parte del modulo «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» dell’aiuto all’esecuzione concernente l’OPSR (elenco non esaustivo). Sono da privilegiare gli impianti di compostaggio e di fermentazione rispetto alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico, in particolare nel caso di rifiuti biogeni selezionati e ricchi di sostanze nutritive. Le sostanze nutritive ivi contenute non devono essere rimosse dal ciclo del materiale. Negli impianti di depurazione delle acque di scarico, i residui solidi e liquidi dei rifiuti biogeni provenienti dalla fermentazione (residui di fermentazione) si mescolano con i fanghi di depurazione e, quindi, non possono essere completamente sottoposti a valorizzazione materiale (divieto di spandimento dei fanghi di depurazione dal 2006). Questa priorità si riflette nella modifica dell’articolo 34 capoverso 2 OPSR ed è già recepita come principio nell’aiuto all’esecuzione.

4.4.2 Separazione di sostanze estranee

Nel corso della deliberazione sull’iniziativa parlamentare 20.433, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno convenuto entrambi che non è necessario prevedere un obbligo esplicito di disimballaggio nella LPAmb, poiché esso è implicito nell’obbligo di valorizzazione materiale. Per garantire la valorizzazione materiale in conformità con l’articolo 30d capoverso 1 LPAmb, i rifiuti biogeni devono essere raccolti e riciclati il più possibile privi di sostanze estranee, come gli imballaggi. È essenziale che tali sostanze vengano rimosse il prima possibile (preferibilmente prima o al più tardi durante il processo di valorizzazione). Questo principio deve essere espressamente sancito nell’articolo 14 OPSR. I costi per la separazione delle sostanze estranee sono a carico di chi genera i rifiuti, come previsto dall’articolo 32 capoverso 1 LPAmb (finanziamento secondo il principio di causalità). Se le sostanze estranee non possono essere rimosse o possono esserlo solo in misura insufficiente, i rifiuti biogeni contaminati devono essere allora sottoposti a processi che, secondo lo stato della tecnica, soddisfino i requisiti per il loro trattamento. Per chiarire questo aspetto, l’articolo 34 capoverso 1 OPSR è stato integrato con il termine «tenore di sostanze estranee». Inoltre, l’articolo 34 OPSR specifica le norme già applicabili alle sostanze estranee: il capoverso 3 (ex cpv. 2) è integrato con il termine «etichettatura» per includere, oltre all’imballaggio, anche i metodi e i materiali utilizzati ai fini dell’etichettatura (etichette adesive, fascette ecc.).

Per quanto riguarda le altre modifiche:

• per garantire una formulazione uniforme all’interno dell’OPSR, il termine «rifiuti vegetali» dell’articolo 13 capoverso 1 deve essere sostituito con «rifiuti biogeni». Tale modifica che non ha alcun impatto sul monopolio cantonale dello smaltimento;

• nell’articolo 34 OPSR viene soppressa la frase subordinata «che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti». D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale dell’energia e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, il quantitativo soglia e, quindi, le dimensioni degli impianti non devono determinare ciò che è adatto al riciclaggio in un impianto. Tale quantitativo soglia era stato introdotto come parte dell’obbligo di resoconto di cui all’articolo 6 OPSR ed è irrilevante in questo caso.

• a seguito della revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi (OCon; RS 916.171), deve essere corretto il riferimento di cui all’articolo 34 capoverso 1.

4.5 Requisiti per la valorizzazione materiale ed energetica nei cementifici

I residui / le ceneri dei rifiuti utilizzati come combustibile per la fabbricazione di cemento vengono incorporati nel clinker e quindi sottoposti a valorizzazione materiale. Dal momento che il tenore di ceneri varia notevolmente a seconda dei rifiuti (p. es. 1 % per l’olio esausto e ca. 50 % per i fanghi di depurazione), di conseguenza varia anche il relativo contributo alla valorizzazione materiale. Occorre quindi determinare la percentuale di valorizzazione materiale necessaria per poter parlare di valorizzazione materiale ed energetica. Solo con un tenore di