Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

concluderle con il minor onere amministrativo possibile. Inoltre, gli importi delle multe relativi a tali fattispecie aggiuntive sono coerenti con gran parte delle vigenti normative cantonali.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contempla le modifiche riportate di seguito:

• integrazione dei termini «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «valorizzazione materiale», «valorizzazione materiale ed energetica» e «valorizzazione energetica» nelle definizioni (art. 3 lett. n–r OPSR).

• adeguamento della gerarchia della valorizzazione dei rifiuti (art. 12 OPSR) alle nuove disposizioni di cui all’articolo 30d LPAmb. In futuro i rifiuti dovranno essere riciclati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, in base alle seguenti priorità:

o 1) preparazione per il riutilizzo o valorizzazione materiale;

o 2) valorizzazione materiale ed energetica;

o 3) valorizzazione energetica.

• vengono definite le condizioni alle quali i rifiuti combustibili vengono sottoposti alla valorizzazione materiale ed energetica o alla sola valorizzazione energetica. La distinzione viene effettuata in base al tenore di ceneri (allegato 4 OPSR).

• In base alla nuova gerarchia della valorizzazione dei rifiuti, in futuro tutti i rifiuti biogeni che si prestano al compostaggio o alla fermentazione dovranno essere raccolti separatamente e sottoposti in via prioritaria alla valorizzazione materiale. Dall’obbligo di valorizzazione materiale deriva anche l’obbligo di separare tempestivamente eventuali sostanze estranee (p. es. materie plastiche). Vengono precisati gli articoli già in vigore (art. 14 e 34 OPSR).

• vengono definite quattro fattispecie sulla base del tipo e della quantità di rifiuti urbani (all. 2 Elenco delle multe 2 n. 9003 OMD) al fine di introdurre una multa uniforme a livello nazionale per il littering (fino a un massimo di 35 litri) e una multa per grandi quantità di rifiuti urbani smaltiti in modo illecito (fino a un massimo di 110 litri).

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il confronto tra la gestione svizzera dei rifiuti con le sue norme giuridiche e la legislazione europea ha lo scopo di assicurare condizioni eque ed evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l’Unione europea (UE).

I principi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti nell’UE e in Svizzera coincidono ampiamente per analogia. La gerarchia della valorizzazione dei rifiuti per lo smaltimento prevista dal diritto svizzero è paragonabile a quella del diritto UE in termini di principi e obiettivi. Anche la direttiva quadro sui rifiuti dell’UE (direttiva 2008/98/CE) stabilisce infatti una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità in cui la prevenzione dei rifiuti è al primo posto, seguita da preparazione per il riutilizzo, valorizzazione materiale, valorizzazione energetica e, infine, smaltimento.

Con l’integrazione1 dell’articolo 36 della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE, gli Stati membri dell’UE sono chiamati ad adottare le misure necessarie per la lotta contro la gestione incontrollata dei rifiuti e, in particolare, emanare le disposizioni relative alle sanzioni da comminare in caso di violazione della direttiva. Gli Stati membri hanno quindi dovuto introdurre

1 Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.