Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR
previsto dal diritto in vigore. Se del caso, le raccolte potrebbero essere ulteriormente ottimizzate. Tuttavia, potrebbero essere necessari maggiori sforzi sia per la separazione delle sostanze estranee nella raccolta comunale (misure di sensibilizzazione, rifiuto di lotti contaminati ecc.) sia nei controlli statali volti a verificare la conformità alle disposizioni della raccolta separata e della separazione di sostanze estranee. Si può presumere che le autorità (p. es. i Cantoni) vigileranno su queste misure per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.
6.2.2 Multa per littering a livello nazionale
Poiché la maggior parte dei Cantoni ha già introdotto multe per il littering nonché per lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani e dato che in altri Cantoni esistono multe anche a livello comunale, non si prevedono ripercussioni significative per i Cantoni e i Comuni. Infatti, l’introduzione di questa multa non modifica né gli organi competenti per l’emissione delle multe né l’esecuzione stessa (p. es. frequenza dei pattugliamenti), che rimane di competenza dei Cantoni e dei Comuni.
Per i Cantoni che finora non hanno previsto multe comunali per questo tipo di fattispecie o che non hanno ancora introdotto una multa per il littering, l’introduzione di una multa uniforme a livello nazionale comporta un onere iniziale. Inoltre, anche l’adeguamento delle legislazioni cantonali e comunali affinché siano in linea con il diritto federale comporta un onere una tantum.
6.3 Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la salute
6.3.1 Gerarchia nella gerarchia della valorizzazione dei rifiuti
L’adeguamento dell’obbligo generale di riciclare di cui all’articolo 12 OPSR e all’articolo 30d LPAmb non ha ripercussioni dirette sulla gestione dei rifiuti. L’articolo 12 OPSR, tuttavia, fornisce la base per integrare in futuro nell’ordinanza l’obbligo di valorizzazione materiale per determinate categorie di rifiuti
nonché per definire uno stato della tecnica aggiornato. A tal fine è però necessario dimostrare che la valorizzazione materiale ha un beneficio ecologico ed è anche economicamente sostenibile.
6.3.2 Rifiuti biogeni
I nuovi obblighi di cui all’OPSR riguardano all’incirca da 5000 a 9000 aziende, in particolare quelle attive nei seguenti settori: produzione di derrate alimentari, commercio al dettaglio, alloggio e ristorazione, agricoltura, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti. I nuovi obblighi (raccolta separata per i rifiuti biogeni specifici dell’azienda, obbligo di valorizzazione materiale e separazione tempestiva delle sostanze estranee) comporteranno dei costi per queste aziende. Si presume tuttavia che le modifiche comportamentali nelle aziende saranno solo marginali, poiché a oggi esiste già una logistica di smaltimento dei rifiuti biogeni specifici dell’azienda, i quali, se idonei, vengono già in gran parte sottoposti a valorizzazione materiale. Ciò può comportare lievi modifiche nella logistica di raccolta nonché la necessità di nuovi contratti con gli impianti di riciclaggio, che possono ripercuotersi sui prezzi di smaltimento in modo positivo o negativo. Potrebbero inoltre essere necessari investimenti in tecnologie e processi per la separazione di sostanze estranee. I costi variano a seconda del gruppo di soggetti interessati, delle dimensioni dell’azienda, dei processi e dell’infrastruttura esistente, il che li rende difficili da stimare, sebbene nel complesso si possano classificare come mediobassi. Gli eventuali costi possono essere trasferiti al produttore di rifiuti attraverso i prezzi di smaltimento o dei prodotti (finanziamento secondo il principio di causalità). Per i consumatori, i prezzi aumenterebbero solo in misura minima. Sono in particolare le piccole e medie imprese (PMI) a poter disporre di una minore capacità di sostenere i costi dei nuovi obblighi. Tuttavia, dispongono di un margine di manovra sufficiente per trasferire i rifiuti biogeni a un’azienda in grado di farsi carico dei suddetti obblighi.