Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

multe per il littering entro la metà del 2020. La multa per littering a livello nazionale è pertanto in linea con il diritto dell’UE.

Secondo l’articolo 22 della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE2, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere separatamente i rifiuti biogeni o a riciclarli alla fonte (p. es. mediante compostaggio). Le misure nel settore dei rifiuti biogeni riguardano principalmente la logistica e il riciclaggio dei rifiuti a livello nazionale, senza ripercussioni sul commercio internazionale o sull’accesso al mercato.

Le modifiche proposte non incidono in alcun modo sulle relazioni internazionali.

4 Spiegazioni sul recepimento della nuova gerarchia della valorizzazione dei rifiuti nell’ordinanza sui rifiuti

4.1 Definizione di nuovi termini

L’articolo 30d LPAmb prescrive una nuova gerarchia della valorizzazione dei rifiuti. A tal fine, nella LPAmb sono stati introdotti termini aggiuntivi relativi ai processi di smaltimento. La definizione di questi termini consente di utilizzarli correttamente e di distinguere i vari processi di smaltimento tra loro. Le definizioni dell’OPSR concretizzano il quadro giuridico della LPAmb.

Il riutilizzo è riservato a prodotti o oggetti che non sono o non sono più qualificati come rifiuti. Ne sono un esempio i componenti smontati reimpiegati in nuovi progetti edilizi: questi, restando nel ciclo economico, fanno in modo che il riutilizzo diventi una misura di prevenzione dei rifiuti. Anche gli oggetti che hanno perso la propria qualifica di rifiuti al termine di un processo di valorizzazione (preparazione per il riutilizzo) possono essere riutilizzati. Un soffiatore di fogliame smaltito, ad esempio, dopo essere stato controllato e riparato, passa da rifiuto a prodotto e può essere impiegato nuovamente come soffiatore (con lo stesso scopo originario).

La preparazione per il riutilizzo comprende l’intero processo di valorizzazione, incluse le singole fasi di trattamento quali il controllo, la pulizia, la riparazione o il trattamento (art. 7 cpv. 6bis LPAmb) necessarie a rendere nuovamente utilizzabile un oggetto classificato come rifiuto. Il termine «preparazione per il riutilizzo», presente nel diritto europeo, e il termine «riutilizzo» di cui all’articolo 30d capoverso 1 LPAmb devono essere intesi come sinonimi.

La valorizzazione materiale consiste nel trattare i rifiuti in modo tale da poterli reimpiegare come materie prime secondarie nella loro totalità o in alcune delle loro parti. Esempi di valorizzazione materiale sono il recupero dei metalli dai rifiuti elettrici ed elettronici, degli aggregati dal materiale di scavo o del fosforo dai fanghi di depurazione. Si considera valorizzazione materiale anche la fermentazione, in quanto converte i rifiuti biogeni in prodotti utilizzabili (biogas e residui di fermentazione).

Nella valorizzazione energetica i rifiuti vengono utilizzati come fonte diretta di energia per i processi successivi, come la produzione di energia elettrica o la generazione di calore. Per essere idonei alla valorizzazione energetica, i rifiuti devono avere un contenuto energetico sufficiente (per le indicazioni al riguardo, cfr. cap. Contenuto dell’autorizzazione di smaltimento nell’aiuto all’esecuzione concernente l’OTRif3). In caso contrario oppure se la priorità è distruggere o eliminare le sostanze inquinanti, i rifiuti devono essere sottoposti a trattamento termico secondo l’articolo 3 lettera l dell’OPSR in vigore.

Nel caso della valorizzazione materiale ed energetica, una percentuale minima dei rifiuti deve essere sottoposta alla valorizzazione materiale. La distinzione tra valorizzazione materiale ed energetica e sola valorizzazione energetica dipende dal processo di smaltimento e dal tenore di ceneri del rifiuto in questione. L’OPSR specifica il tenore minimo di ceneri necessario per la

2 Direttiva 2008/98/CE

3 Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera