Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

ceneri superiore al 20 % è plausibile parlare di una componente materiale nel riciclaggio e quindi di una valorizzazione materiale ed energetica. Per i rifiuti con un tenore di ceneri inferiore al 20 %, invece, la valorizzazione è anzitutto energetica.

Il tenore di ceneri non influisce in alcun modo sull’autorizzazione dei rifiuti come combustibili nei cementifici. I rifiuti che non rientrano nella valorizzazione materiale ed energetica possono continuare a essere sottoposti a valorizzazione energetica.

4.6 Passaggio da «valorizzazione termica» a «valorizzazione energetica» per i rifiuti di legno

Il termine valorizzazione termica, che deriva dall’ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e che è attualmente ancora presente all’articolo 14a capoverso 2 e nell’allegato 7 numero 2 OPSR, non rientra tra le definizioni dell’articolo 3 OPSR. Per motivi di coerenza, il termine valorizzazione termica cui all’articolo 14a capoverso 2 e nell’allegato 7 numero 2 è pertanto modificato in valorizzazione energetica.

5 Modifica di altri atti normativi

Con l’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera», il Parlamento ha approvato una multa per chi getta con noncuranza o abbandona piccole quantità di rifiuti urbani nonché un’altra fattispecie penale per lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani. Le disposizioni contro il littering e lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani commentate qui di seguito servono anche ad attuare la mozione Bourgeois 19.4100 «Lottare efficacemente contro l’abbandono dei rifiuti» adottata a giugno 2020.

5.1 Ordinanza concernente le multe disciplinari

La norma esplicita contro il littering (divieto di littering) di cui all’articolo 31b capoverso 7 LPAmb e la possibilità di punire le violazioni del divieto di littering con una multa (art. 61 cpv. 4 LPAmb) costituiscono le basi legali a livello federale per l’introduzione di una multa per il littering uniforme su scala nazionale.

Queste nuove basi legali abrogano le precedenti normative cantonali e comunali per armonizzarle in una normativa nazionale. Oggi sono 18 i Cantoni che prevedono una propria multa per il littering. Sei Cantoni hanno delegato l’introduzione di una multa ai Comuni, un Cantone non ha previsto finora multe per il littering e un solo Cantone disciplina le fattispecie di littering sia a livello cantonale sia comunale.

L’attuazione concreta della multa per il littering a livello nazionale avviene tramite l’OMD. La multa viene riscossa nell’ambito di una procedura semplificata, ovvero la polizia e gli altri organi autorizzati possono infliggere direttamente la multa e richiederne il pagamento. Tuttavia, conformemente alla procedura della multa disciplinare, non possono essere inflitte multe a persone che, al momento del fatto, avevano meno di 16 anni (art. 4 cpv. 1 della legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari, LMD; RS 314.1).

Con la presente modifica, anche lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani può essere punito con una multa fino a 20 000 franchi (art. 61 cpv. 1 lett. i in combinato disposto con l’art. 31bcpv. 3 LPAmb). Oltre alle violazioni del divieto di littering di cui all’articolo 31b capoverso 7 LPAmb, in futuro saranno sancite a livello di ordinanza anche multe per lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani. Ciò significa che non vi è alcuna lacuna normativa a livello nazionale, che la regolamentazione a livello federale è coerente con l’esecuzione cantonale esistente e che l’onere amministrativo è ridotto al minimo.