Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR
o depositati. Fino alla fine del processo di valorizzazione o del deposito, tali residui sono considerati pertanto rifiuti urbani.
Secondo l’articolo 7 capoverso 6bisdella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Il trattamento termico dei rifiuti urbani, pertanto, rientra tra le operazioni preliminari del processo di smaltimento e si conclude soltanto con il riciclaggio o il deposito dei residui. Ne consegue che i residui di incenerimento rientrano nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani e che sono i Cantoni a definirne lo smaltimento (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Si tratta della prassi in uso da anni. Anche il materiale legislativo conferma tale interpretazione secondo cui i residui di incenerimento, in seguito al trattamento negli IRRU, rimangono fino al completamento del processo di riciclaggio e deposito di esclusiva competenza (monopolio) dei Cantoni, i quali devono definire l’avviamento ai vari impianti secondo il territorio di provenienza: «L’avviamento dei rifiuti secondo il territorio di provenienza ai vari impianti di trattamento, di riciclaggio e di deposito garantisce non soltanto un funzionamento razionale e sicuro degli impianti, ma evita anche problemi di ordine ecologico e soluzioni particolari, che in quanto tali sono onerose.» (FF 1993 II 1213 In altre parole, secondo l’intenzione del legislatore il monopolio dei Cantoni sui rifiuti urbani non si conclude già con il loro primo trattamento (= incenerimento negli IIRU), bensì comprende l’intero processo di smaltimento (art. 7 cpv. 6bisLPAmb).
Il fatto che, finora, i residui di incenerimento non fossero esplicitamente menzionati nella definizione di «rifiuti urbani» di cui all’articolo 3 lettera a OPSR, ha comportato, negli ultimi anni, un’incertezza del diritto problematica per i Cantoni in relazione all’aspetto dello smaltimento dei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani. Questa precisazione nell’OPSR è importante non soltanto per il riciclaggio di zinco, bensì anche per altri residui (scorie, ceneri dei filtri).
Ai Cantoni spetta già la responsabilità di allestire un piano di gestione dei rifiuti e un piano di gestione delle discariche (art. 31 LPAmb e art. 4 OPSR) nonché di autorizzare le discariche (art. 38 OPSR). Per poter adempiere a questa responsabilità, devono avere la possibilità di intervenire sull’intera catena di smaltimento dei rifiuti urbani. Per esempio, i Cantoni sono già incaricati di eseguire correttamente l’obbligo di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri degli IIRU (art. 32 lett. g OPSR). Inoltre, nel modulo dell’aiuto all’esecuzione relativo all’OPSR «Recupero di metalli dalle ceneri dei filtri di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani»4 si afferma che, come da prassi pluriennale, i residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani sono considerati anch’essi rifiuti urbani. I Cantoni e i Comuni da questi autorizzati sono altresì tenuti a provvedere affinché i costi complessivi di smaltimento dei rifiuti urbani siano finanziati mediante emolumenti conformi al principio di causalità (art. 32a LPAmb), un compito che richiede a sua volta una pianificazione globale e a lungo termine. In tal senso, l’integrazione dell’articolo 3 lettera a OPSR non comporta alcuna novità in termini di responsabilità o di obblighi dei Cantoni, bensì si limita a sancire a livello di ordinanza l’intenzione del legislatore (FF 1993 II 1213) nonché la prassi corrente, e a creare certezza del diritto, anche per i finanziamenti necessari.
La maggior parte degli IIRU svizzeri inceneriscono non soltanto rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, bensì, in quantità relativamente piccole, anche rifiuti con composizione analoga che attualmente, in senso stretto, rientrano tra i rifiuti non soggetti al monopolio (cosiddetti «altri rifiuti»). Tuttavia, per garantire un’esecuzione ecocompatibile ed efficace, si rinuncia a distinguere tra residui di incenerimento dei rifiuti urbani e di «altri rifiuti», distinzione, peraltro, tecnicamente non più possibile in seguito all’incenerimento (trattamento). I residui di incenerimento provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani rientrano interamente nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani. Lo smaltimento dei residui di incenerimento degli IIRU rimane, come finora, di competenza dei Cantoni (art. 4 e art. 38
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