Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR
superiori (cfr. messaggio concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, FF 1995 I 389 pag. 433 segg.). Gli interventi devono innanzitutto essere effettuati dal legislatore legittimato costituzionalmente e, in secondo luogo, possono essere estesi solo a settori in cui il mercato, in quanto sistema di regolamentazione delle relazioni economiche, non è totalmente o sufficientemente in grado di svolgere le sue funzioni. Nel presente caso entrambe le condizioni sono soddisfatte:
1. le «prescrizioni» ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LCart possono essere emanate a livello di legge o di ordinanza a condizione che siano adempiuti i presupposti per la delega (ROMINA CARCAGNI, MICHAEL TREIS, ANGELA DURRER, PETRA HANSELMANN, Baker & McKenzie [Hrsg.], Kartellgesetz Stämpflis Handkommentar, Berna 2007, n. marg. 2 sull’art. 3). Nel presente caso le competenze legislative del Consiglio federale per l’adeguamento dell’articolo 3 lettera a OPSR sono date (art. 31b cpv. 1 LPAmb i.c.d. con l’art. 39 cpv. 1 LPAmb).
2. Nel caso concreto, è molto probabile che il sistema di mercato non sia in grado di tenere conto di interessi superiori. Tra questi interessi superiori rientrano anche le questioni ambientali e, in particolare, l’obbligo di pianificazione pluriennale dei Cantoni per garantire la sicurezza dello smaltimento a livello nazionale (art. 31 e 31a LPAmb; art. 4 OPSR). Si sottolineano inoltre gli obblighi più severi in materia di valorizzazione materiale, a cui il Parlamento attribuisce maggiore peso al più tardi con l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera»: l’obbligo di cui all’articolo 30d capoverso 2 lettera a LPAmb prevede a livello legislativo che «i metalli riciclabili contenuti nei residui del trattamento dei rifiuti, delle acque di scarico e dell’aria di scarico» devono essere sottoposti a valorizzazione materiale. Se non viene chiarito esplicitamente a livello di ordinanza che anche i residui di incenerimento sono soggetti al monopolio dei rifiuti urbani, è probabile che nei prossimi anni o decenni in Svizzera non vengano costruiti impianti per il recupero dello zinco: il rischio finanziario per i Cantoni sarebbe infatti probabilmente troppo elevato dal momento che non avrebbero la garanzia di sfruttare al massimo tali impianti. Per poter comunque attuare la valorizzazione prevista dalla legge, è opportuno che i Cantoni siano responsabili di questi rifiuti.
Con la mozione 24.3475 della CAPTE-N, il Consiglio federale è invitato a modificare l’ordinanza sui rifiuti (OPSR) in modo da poter rimuovere il blocco normativo nel riciclaggio di zinco. Entrambe le Camere hanno approvato la mozione, motivo per cui il Consiglio federale deve adempierla (cfr. art. 122 LParl).