Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

La modifica proposta mira a disciplinare a livello di ordinanza la prassi corrente, ponendo rimedio all’attuale incertezza del diritto in merito alla classificazione dei residui di incenerimento come rifiuti urbani e consentendo così ai Cantoni di pianificare meglio la gestione dei rifiuti (art. 31 LPAmb).

5.3 Ripercussioni per l’ambiente, l’economia e la salute

Dal momento che le prescrizioni in materia di smaltimento dei residui di incenerimento non subiscono alcuna modifica, non sono previste ripercussioni sull’ambiente e sulla salute.

Altresì, essendo mantenuta la prassi corrente, non sono previste ripercussioni neanche per l’economia. La presente modifica dell’OPSR non crea un nuovo monopolio, bensì si limita a disciplinare esplicitamente la prassi esistente. I residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani sono ancora considerati rifiuti urbani e, pertanto, rientrano già nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani. Ne consegue che non si rendono necessarie norme semplificate per le piccole e medie imprese né l’abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore ai sensi dell’articolo 4 LSgrI. Fondamentalmente, la modifica proposta non crea nuove norme. In generale, viene creata certezza del diritto per tutti gli attori coinvolti. L’esecuzione amministrativa si svolge già per via elettronica.

Attualmente in Svizzera non esiste un impianto privato per il riciclaggio di zinco. I fanghi di idrossido vengono consegnati a quattro operatori svizzeri del riciclaggio di rifiuti speciali, i quali a loro volta li esportano, consegnandoli a operatori esteri. Pertanto, la messa in esercizio degli impianti SwissZinc, almeno per il momento, si ripercuoterebbe soltanto sulle esportazioni, che rimarrebbero comunque possibili e giuridicamente ammissibili (cfr. art. 17 ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRip; RS 814.610). Il trasporto passerebbe da un’esportazione all’estero a percorsi di trasporto nazionali, motivo per cui, almeno per il momento, si prevede che le presenti modifiche avranno un impatto economico minimo sulle imprese di trasporto.

6 Aspetti giuridici

L’articolo 3 lettera a OPSR e in particolare l’integrazione del numero 4 stabiliscono esplicitamente che i Cantoni sono responsabili dell’intero processo di smaltimento, dalla raccolta fino al riciclaggio o al deposito (art. 7 cpv. 6bisLPAmb), dei rifiuti urbani (art. 31b cpv. 1 LPAmb). L’articolo 31b LPAmb in combinato disposto con l’articolo 3 lettera a OPSR delega ai Cantoni l’obbligo dello smaltimento dei rifiuti urbani al fine di garantire sicurezza in merito. L’articolo 3 lettera a OPSR rappresenta una prescrizione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge sui cartelli (LCart; RS 251). Questa disposizione e, in particolare, l’integrazione del numero 4 nell’articolo 3 lettera a OPSR esplicitano che l’intero processo di smaltimento dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al riciclaggio o al deposito (art. 7 cpv. 6bis LPAmb), rientrano nel monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani. Laddove il diritto pubblico ha deliberatamente escluso la concorrenza, il campo di applicazione materiale della LCart è limitato. Di conseguenza, la Commissione della concorrenza rimane fondamentalmente responsabile, pur potendo soltanto, alla fine di un eventuale processo, fornire raccomandazioni ai sensi dell’articolo 45 LCart (MARKUS SCHOTT in: BSK KG, 2021, Art. 3 Abs. 1 KG N 25).

Se i Cantoni emanano, nell’ambito delle proprie competenze, prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani, occorre verificare se e in che misura tali regolamentazioni escludano la concorrenza. La LCart è applicabile nella misura in cui rimanga la possibilità di concorrenza.

La posizione secondo cui l’articolo 3 lettera a numero 4 OPSR estende il monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni creando così un nuovo monopolio, sarebbe giustificata per i seguenti motivi: la creazione di una (nuova) prescrizione che esclude la concorrenza è consentita secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCart in caso di inefficienza del mercato o in presenza di interessi