Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026 OPSR

Parte I: attuazione delle modifiche legislative nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera»

1 Introduzione

In seguito all’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera», nella legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) è stata modificata anche la gerarchia della valorizzazione dei rifiuti. Inoltre, contrariamente alla raccomandazione del Consiglio federale, sono state introdotte le basi legali per comminare multe sul littering a livello nazionale. L’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600) e l’ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11) concretizzano le disposizioni a livello esecutivo. L’OPSR disciplina l’obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12) e la valorizzazione materiale per determinate frazioni di rifiuti. L’OMD elenca le fattispecie contravvenzionali punibili con la procedura semplificata e stabilisce l’importo delle multe. Si tratta di violazioni minori di disposizioni di legge elencate in modo esaustivo, per le quali l’importo massimo della multa disciplinare non può superare i 300 franchi.

Nella gerarchia della valorizzazione dei rifiuti, finora il diritto ambientale svizzero ha equiparato la valorizzazione materiale e quella energetica, fatta eccezione per i casi particolari, come gli imballaggi per bevande o i rifiuti biogeni. Il nuovo articolo 30d LPAmb dà ora la priorità al riutilizzo e alla valorizzazione materiale dei rifiuti, se ciò è tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e più rispettoso dell’ambiente. Se il riutilizzo o la valorizzazione materiale non possono essere effettuati a queste condizioni, la valorizzazione materiale combinata con quella energetica è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica (art. 30d cpv. 3 LPAmb). L’obiettivo è chiudere sempre più i cicli dei materiali e contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento. Tra le altre cose, ora è esplicitamente prescritta la valorizzazione materiale dei rifiuti che si prestano al compostaggio o alla fermentazione (art. 30d cpv. 2 LPAmb).

Con la presente modifica, l’OMD integra l’impostazione concreta della multa per littering introdotta dal Parlamento su scala nazionale, per la quale non esisteva finora alcuna base legale esplicita a livello federale. Il littering consiste nell’abbandonare o gettare con noncuranza piccole quantità di rifiuti urbani (fino a 35 litri) anziché utilizzare gli appositi cestini dei rifiuti o i punti di raccolta. Al fine di introdurre una multa uniforme a livello nazionale per il littering, vengono definite due diverse fattispecie, i relativi importi nonché alcuni esempi di tipi di rifiuti.

Attualmente la maggior parte dei Cantoni prevede già multe per il littering, ma con modalità diverse (p. es. per quanto riguarda la quantità di rifiuti regolamentata). Affinché l’armonizzazione a livello nazionale abbia successo, è importante che la normativa federale sia di facile comprensione. Le nuove fattispecie di littering riguardano «piccole quantità di rifiuti» (fino a 35 litri). Il legislatore ha sancito nella LPAmb una multa massima di 300 franchi, un importo che in molti Cantoni corrisponde al limite massimo per le multe disciplinari, dato che per importi superiori è richiesta una denuncia e, quindi, una procedura amministrativa più complessa.

Se l’importo massimo per chi getta o abbandona piccole quantità di rifiuti superasse i 300 franchi a livello nazionale, la maggior parte dei Cantoni non avrebbe alcun margine di manovra per punire con una multa disciplinare lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani. Il Consiglio federale propone pertanto di punire le violazioni del divieto di littering con multe a livello nazionale fino a 200 franchi e di fissare a 300 franchi l’importo massimo delle multe disciplinari per lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani (fino a 110 litri). Anche per questo il Parlamento ha creato una base legale esplicita nella revisione della LPAmb (art. 31b cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 61 cpv. 1 lett. i LPAmb), in modo che i Cantoni possano continuare a gestire tali contravvenzioni con la procedura della multa disciplinare e a