Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati · 24 pagine

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La Commissione ha esaminato il progetto preliminare il 27 agosto 2025. Dopo l’approvazione del progetto e del rapporto esplicativo il 25 settembre 2025, la Commissione ha avviato la procedura di consultazione che si è conclusa l’8 gennaio 2026. Il presente rapporto ne illustra i risultati.

2 Oggetto

Gli assegni familiari rappresentano uno dei cardini del sostegno alle famiglie nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali: per tale motivo, la Commissione ritiene che un aumento dei relativi importi potrebbe migliorare le condizioni di vita in particolare per le economie domestiche con un reddito basso. In base agli importi degli assegni familiari attualmente in vigore nei Cantoni, l’aumento degli importi minimi a livello federale fino a 250 franchi per l’assegno per i figli e a 300 franchi per l’assegno di formazione interesserebbe 17 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI UR, ZH).

I costi generati da un aumento degli importi minimi degli assegni familiari saranno per lo più a carico dei datori di lavoro, in quanto tali assegni sono finanziati essenzialmente attraverso i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori indipendenti, mentre solo in minima parte dai Cantoni. Si stimano costi supplementari per la Confederazione pari a 8 milioni di franchi per gli assegni familiari nell’agricoltura, più ulteriori 12 milioni di franchi per il fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Il progetto preliminare prevede altresì di accordare al Consiglio federale una più ampia facoltà di arrotondare gli importi in caso di compensazione del rincaro che, analogamente all’articolo 30bisdella legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), gli consentirebbe di arrotondare gli importi al multiplo di 5 franchi immediatamente superiore. Ciò semplificherebbe l’ammontare degli assegni e, tra le altre cose, anche il calcolo dei pagamenti differenziali da parte delle casse di compensazione per gli assegni familiari.

Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi minimi, il progetto preliminare propone di usare il termine «per cento» in luogo di «punti». L’utilizzo del termine «punti» costituisce un’inesattezza che è sfuggita nel corso dell’iter legislativo. In relazione alla compensazione del rincaro, il termine «punti» potrebbe essere inteso come «punti dell’indice» o «punti percentuali», ma non come «per cento».

Ognuno di questi termini implica però un metodo di calcolo diverso.

La versione francese del testo è modificata in modo tale che, così come nella versione tedesca, gli importi minimi vengano adeguati «contemporaneamente» all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Si tratta di una modifica redazionale.

3 Pareri

In totale sono pervenuti 66 pareri.

Destinatari Numero di partecipanti Numero di pareri invitati

Cantoni (compresa la Conferenza dei

Governi cantonali – CdC e la Conferenza

2827

delle opere sociali – CDOS)

delle direttrici e dei direttori cantonali Partiti politici e sezioni di partito 107

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di monta- 31

gna Associazioni dell’economia 815

Altre organizzazioni e organi esecutivi 1515

5 RS 831.10