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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 20201 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. bbis
2 Disciplina in particolare:
bbisla prestazione di servizio civile in un’organizzazione di protezione civile;
Art. 12 cpv. 1 lett. b e c
1Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:
b. dispensato per motivi di salute prima dell’entrata in servizio;
c. licenziato per motivi di salute;
Capitolo 3, sezione 1 (art. 17)
Abrogata
Titolo prima dell’art. 25
Sezione 5: Diritti e doveri delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile e servizio civile
Art. 26 cpv. 1 lett. d
1Danno diritto al soldo:
d. le prestazioni di servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.
1 RS 520.11
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