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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 20201 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. bbis

2 Disciplina in particolare:

bbisla prestazione di servizio civile in un’organizzazione di protezione civile;

Art. 12 cpv. 1 lett. b e c

1Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:

b. dispensato per motivi di salute prima dell’entrata in servizio;

c. licenziato per motivi di salute;

Capitolo 3, sezione 1 (art. 17)

Abrogata

Titolo prima dell’art. 25

Sezione 5: Diritti e doveri delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile e servizio civile

Art. 26 cpv. 1 lett. d

1Danno diritto al soldo:

d. le prestazioni di servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.

1 RS 520.11

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