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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32c Assegnazione di persone soggette al servizio civile e loro

attribuzione a una funzione

1L’UFPP assegna ai Cantoni le persone soggette al servizio civile in base alla loro carenza di effettivi. A tal fine tiene conto in particolare del loro luogo di domicilio e dei criteri regionali e linguistici.

2L’UFPP contatta le persone soggette al servizio civile per una loro possibile asse- gnazione a un Cantone e per la loro attribuzione a una funzione.

3Esso attribuisce loro una funzione e stabilisce il luogo e la data della formazione di base.

4Esso informa il CIVI e il Cantone in merito all’attribuzione e alle coordinate stabilite al capoverso 3.

5I Cantoni comunicano al CIVI a quale organo d’esecuzione sono state assegnate le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile al termine della loro istruzione di base.

Capitolo 4 (art. 33)

Abrogato

Art. 35 cpv. 2

2Questo vale anche per le persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.

Art. 40 cpv. 2

2Le persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile possono essere convocate a un servizio d’istruzione successivo all’istruzione di base o chiamate a prestare un intervento solo se hanno assolto almeno l’istruzione di base secondo l’articolo 49 LPPC.

Inserire dopo il titolo del capitolo 7

Art. 61a Obiettivi e contenuto dell’istruzione della protezione civile

L’UFPP, in collaborazione con i Cantoni, definisce il piano d’insegnamento e le do- cumentazioni del corso corrispondenti. Le competenze di base ivi definite costitui- scono lo standard minimo; i rispettivi contenuti devono essere obbligatoriamente tra- smessi.

Art. 64a Istruzione di base abbreviata per chi presta servizio di protezione

civile a titolo volontario

1Se una persona presta servizio volontario e ha già assolto una formazione equiva- lente alla relativa istruzione di base, in casi motivati i Cantoni possono decidere di accorciarla.