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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

della prestazione di servizio sulla base delle informazioni fornite dall’ufficiale di re- clutamento dell’UFPP o che figurano nel preavviso di servizio dell’organizzazione di protezione civile competente.

2Una volta conclusa l’istruzione di base secondo l’articolo 49 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 20193 (LPPC) è conclusa, la convocazione ai servizi d’istruzione da assolvere l’anno se- guente è notificata nei 14 giorni successivi alla ricezione del preavviso di servizio emesso dall’organizzazione di protezione civile competente.

3L’organizzazione di protezione civile competente comunica alla persona che presta servizio civile i dettagli, in particolare il luogo e l’ora dell’entrata in servizio, al più tardi sei settimane prima dell’inizio del servizio d’istruzione. Dal punto di vista for- male la comunicazione può corrispondere alla convocazione dei militi della prote- zione civile.

4L’organizzazione di protezione civile competente convoca la persona soggetta al ser- vizio civile a un intervento ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC secondo la procedura cantonale determinante e ne informa tempestivamente il CIVI. Quest’ul- timo conferma in seguito per iscritto la chiamata in servizio cantonale alla persona che presta servizio civile.

Art. 8cquaterOrganizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego: segna-

lazione di violazioni dei doveri

(Art. 41 cpv. 3 e 71 cpv. 1 LSC)

L’organizzazione di protezione civile segnala immediatamente al CIVI la persona che presta servizio civile il cui impiego deve essere interrotto a causa di una violazione dei propri doveri.

Titolo prima dell’art. 9

Sezione 4: Incidenza sul mercato del lavoro

(Art. 6 cpv. 2, 7a cpv. 4 lett. b e 41 cpv. 2 LSC)

Art. 9 cpv. 2

2Il CIVI non applica l’appendice 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a. l’istituto d’impiego realizza un progetto concepito specialmente per l’impiego di persone che prestano servizio civile;

b. l’istituto d’impiego avvia un’attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro;

c. precedentemente per tale attività impiegava solo volontari;

d. i periodi d’impiego si svolgono all’estero;

e. gli impieghi sono effettuati in organizzazioni di protezione civile secondo l’ar- ticolo 9 capoversi 2 e 3 LSC.

3 RS 520.1