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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 56 cpv. 3

3Non sono computati i giorni di servizio prestati nell’ambito di un periodo d’impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile che non danno diritto al soldo.

Art. 72 cpv. 6

6Non è possibile prendere giorni di vacanza durante un periodo d’impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.

Art. 75 cpv. 1 lett. a, 3 e 5

1La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI in particolare:

a. qualsiasi cambiamento di indirizzo del domicilio, del luogo di soggiorno set- timanale o del recapito secondo il capoverso 3;

3Le persone soggette al servizio civile che prevedibilmente non saranno raggiungibili agli indirizzi notificati per più di sei mesi, comunicano immediatamente al CIVI un recapito in Svizzera.

5Esso trasmette le modifiche dei dati personali all’autorità cantonale responsabile della protezione civile; questa apporta le modifiche nel PISA.

Art. 76 cpv. 1bis

1bisSe la convocazione concerne un impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile, essa deve allo stesso tempo informare l’ente di protezione civile competente accludendo un certificato medico.

Art. 76a c. pregiudizio alla salute delle persone che prestano servizio civile

1All’inizio di ogni periodo d’impiego, la persona che presta servizio civile notifica all’istituto d’impiego e al CIVI qualsiasi pregiudizio alla sua salute, nella misura in cui potrebbe influire sulla prestazione del servizio civile, e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

2Se si tratta di un impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile, la persona interessata deve informare l’ente di protezione civile competente nell’am- bito dell’interrogazione sanitaria d’entrata e presentare un certificato medico.

Art. 86a cpv. 5

5I capoversi da 1 a 4 non si applicano agli impieghi in un’organizzazione di protezione civile.