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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 87b Procedura di riconoscimento semplificata per gli impieghi
nell’ambito della gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza (Art. 7a cpv. 4 LSC)
1La procedura di riconoscimento semplificata si applica in presenza di una decisione della Gestione federale delle risorse (ResMaB) coordinata con il CIVI di impiegare persone soggette al servizio civile per gestire una catastrofe o una situazione d’emer- genza. La ResMaB decide in base a una richiesta dei Cantoni.
2Un’istituzione che, in base alla decisione presa dalla ResMaB su incarico del Can- tone, intende avvalersi di persone soggette al servizio civile per gestire una catastrofe o una situazione d’emergenza, viene riconosciuta come istituto d’impiego a condi- zione che dalla domanda di riconoscimento emerga quanto segue.
a. Ciò non pregiudica la protezione del mercato del lavoro (art. 6 cpv. 3 LSC).
b. Il numero di persone che prestano servizio civile previste per la gestione dell’evento e i compiti che figurano nel mansionario corrispondono alle ri- sorse assegnate dalla ResMaB.
c. Le prestazioni secondo l’articolo 29 LSC a favore delle persone che prestano servizio civile nonché la loro conduzione, assistenza e sicurezza sono garan- tite.
d. L’impiego non pone particolari requisiti all’attitudine e alla reputazione della persona soggetta al servizio civile.
e. L’istituzione si impegna, in qualità di istituto d’impiego del servizio civile, a rispettare gli obblighi e i diritti previsti dalla LSC e dalle sue ordinanze d’ese- cuzione.
Art. 89, rubrica, nonché cpv. 2 e 2bis
Riconoscimento
(Art. 41 cpv. 3, 42 e 43 cpv. 1 LSC)
2La decisione di riconoscimento concernente le domande secondo l’articolo 87b con- tiene, in deroga al capoverso 1, le seguenti indicazioni:
a. i compiti previsti dal mansionario;
b. il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simulta- neamente nell’istituto d’impiego;
c. un’indicazione circa l’obbligo di pagare tributi e il loro ammontare;
d. la designazione dell’organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile;
e. un’indicazione sulla durata degli impieghi autorizzati.
2bisAbrogato