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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 40b cpv. 1, 1bis, 5 e 7
1Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile a uno dei seguenti im- pieghi che ha luogo durante un impiego del servizio civile per il quale era già stata notificata la convocazione:
a. impiego speciale;
b. impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o situazione d’emergenza;
c. impiego per la rigenerazione
d. impiego in un’organizzazione di protezione.
1bisL’impiego originario viene svolto nella misura in cui i giorni di servizio non sono stati prestati nel nuovo istituto d’impiego.
5e7 Abrogati
Art. 43 cpv. 2bis
2bisEsso ordina retroattivamente l’interruzione di un impiego qualora la persona in servizio non possa portarlo a termine a causa di una convocazione a un impiego di durata superiore in un’organizzazione di protezione civile secondo l’articolo 46 capo- versi 1 e 2 LPPC.
Art. 46 cpv. 4 lett. d
4Il CIVI respinge una domanda:
d. quando la persona soggetta al servizio civile è stata convocata a un impiego in un’organizzazione di protezione civile ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC di al massimo dieci giorni di servizio e non sussistono motivi se- condo il capoverso 3 lettere a, b, c ed e;
Art. 53 cpv. 1 lett. e cpv. 6
1Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:
e. i giorni di lavoro secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettera d, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l’istituto d’impiego durante almeno cinque ore;
6I giorni di servizio prestati in un’organizzazione di protezione civile sono computati se danno diritto al soldo.
Art. 54 cpv. 4
4I giorni in cui una persona che presta servizio civile in un’organizzazione di prote- zione civile è assente, del tutto o in parte, per malattia o infortunio, sono computati solo se danno diritto al soldo.