Progetto
Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15, rubrica, nonché cpv. 2bise 3
Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato
(Art. 8 cpv. 3 e 11 cpv. 2bis LSC)
2bisEssa può revocare in qualsiasi momento il consenso a effettuare periodi di servizio più lunghi nell’ambito di impieghi all’estero.
3Essa non può revocare il consenso a effettuare periodi di servizio civile più lunghi come quadro nell’ambito di impieghi in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 18a Apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio civile in
un’organizzazione di protezione civile
(Art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché 33 LSC)
1Il medico di fiducia della protezione civile valuta l’idoneità all’impiego delle per- sone soggette al servizio civile chiamate a prestare servizio in un’organizzazione di protezione civile che:
a. non possono entrare in servizio per motivi di salute;
b. annunciano problemi di salute in occasione dell’interrogazione sanitaria d’en- trata o d’uscita;
c. necessitano di un trattamento medico durante il servizio.
2L’apprezzamento si fonda sui risultati di visite mediche, sui certificati medici e su ulteriori rapporti rilevanti in materia.
3Se in base alla documentazione disponibile il medico di fiducia non può decidere in merito all’idoneità a prestare servizio civile nell’organizzazione di protezione civile, l’organo responsabile del servizio convoca la persona in questione alla visita medica.
3Alla persona che, per motivi di salute non è in grado di entrare in servizio per l’im- piego nell’organizzazione di protezione civile, l’organo responsabile del servizio può intimare di tenersi a disposizione per la visita medica.
4Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:
a. abile all’impiego in un’organizzazione di protezione civile;
b. dispensato per motivi di salute prima dell’entrata in servizio;
c. licenziato per motivi di salute durante l’impiego.
5Essi comunicano le loro decisioni al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.
6Se ritiene necessario un apprezzamento dell’idoneità generale all’impiego in un’or- ganizzazione di protezione civile di una persona soggetta al servizio civile, il medico di fiducia presenta una relativa domanda al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.