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Consultazione 2025/87: Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS) · 21 pagine

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Ordinanza sulla protezione civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15, rubrica, nonché cpv. 2bise 3

Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato

(Art. 8 cpv. 3 e 11 cpv. 2bis LSC)

2bisEssa può revocare in qualsiasi momento il consenso a effettuare periodi di servizio più lunghi nell’ambito di impieghi all’estero.

3Essa non può revocare il consenso a effettuare periodi di servizio civile più lunghi come quadro nell’ambito di impieghi in un’organizzazione di protezione civile.

Art. 18a Apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio civile in

un’organizzazione di protezione civile

(Art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché 33 LSC)

1Il medico di fiducia della protezione civile valuta l’idoneità all’impiego delle per- sone soggette al servizio civile chiamate a prestare servizio in un’organizzazione di protezione civile che:

a. non possono entrare in servizio per motivi di salute;

b. annunciano problemi di salute in occasione dell’interrogazione sanitaria d’en- trata o d’uscita;

c. necessitano di un trattamento medico durante il servizio.

2L’apprezzamento si fonda sui risultati di visite mediche, sui certificati medici e su ulteriori rapporti rilevanti in materia.

3Se in base alla documentazione disponibile il medico di fiducia non può decidere in merito all’idoneità a prestare servizio civile nell’organizzazione di protezione civile, l’organo responsabile del servizio convoca la persona in questione alla visita medica.

3Alla persona che, per motivi di salute non è in grado di entrare in servizio per l’im- piego nell’organizzazione di protezione civile, l’organo responsabile del servizio può intimare di tenersi a disposizione per la visita medica.

4Le decisioni dei medici di fiducia sono espresse nei seguenti termini:

a. abile all’impiego in un’organizzazione di protezione civile;

b. dispensato per motivi di salute prima dell’entrata in servizio;

c. licenziato per motivi di salute durante l’impiego.

5Essi comunicano le loro decisioni al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.

6Se ritiene necessario un apprezzamento dell’idoneità generale all’impiego in un’or- ganizzazione di protezione civile di una persona soggetta al servizio civile, il medico di fiducia presenta una relativa domanda al CIVI allegando i documenti e i rapporti medici rilevanti.