Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine

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impianti di radiocomunicazione mobile15. Anche in Austria16 e in Francia17 vi sono pro- cedure indipendenti dal diritto edilizio per garantire la conformità ai limiti di radiazione elettromagnetica. L'attenzione si concentra sul controllo in caso di sospetto supera- mento dei valori limite, talvolta associato a obblighi di notifica o di denuncia. Il confronto europeo mostra che la soluzione scelta corrisponde a un approccio normativo consoli- dato.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova regolamentazione

Prima della prima messa in servizio o prima della messa in servizio a seguito di una modifica con un impatto rilevante sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, oc- corre presentare all'autorità competente una notifica sotto forma di scheda contenente i dati relativi all’antenna in questione (scheda dei dati sul sito). Tale notifica è attual- mente già in uso18. L'autorità (ad es. il servizio specializzato RNI cantonale o l'ufficio federale competente) controlla le informazioni e, se riscontra discrepanze, come calcoli errati o scostamenti non consentiti dai valori limite, ordina di applicare le misure neces- sarie prima della messa in servizio. Se l'autorità competente stabilisce, sulla base della documentazione, che le disposizioni sono state rispettate, comunicherà la sua deci- sione positiva all'operatore di radiocomunicazione mobile.

È previsto che una volta verificata, la scheda dei dati sul sito venga pubblicata come decisione. Questo serve a informare il pubblico ed è giustificato dal fatto che le immis- sioni non sono direttamente percepibili da terzi. La creazione di un diritto di ricorso esplicito contro questa decisione consente a terzi di richiedere un esame giudiziario se hanno dubbi sul controllo effettuato dalle Autorità e sulla legittimità dei parametri ope- rativi comunicati. Inoltre, deve essere garantito l'accesso ai dati operativi attuali della

15 Cfr. spiegazioni sul sito web della Bundesnetzagentur, disponibili all'indirizzo: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/artikelUnten.html (visitato l'ultima volta l'11 novembre 2025).

16 Cfr. informazioni sul sito web del Ministero federale dell'edilizia abitativa, delle arti, della cultura, dei media e dello sport/Bundesministeriums Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport . https://www.bmwkms.gv.at/themen/telekommunikation-post/funk-mobilfunk/mobilfunk-gesundheit/grenzwerte.html#:~:text=Vereinfacht%20dargestellt%20betragen%20die%20Grenzwerte,den%201800%2DMegahertz%2DBereich. (consultato l'11.11.2025) Se vi è il sospetto che i valori limite per le radiazioni elettromagnetiche siano stati superati, l'Ufficio austriaco per le telecomunicazioni (Fernmeldebüro) verificherà la conformità.

17 Cfr. il Decreto n°2002-775 del 3 maggio 2002 e le spiegazioni sul sito web dell'Agence Nationale des Fréquences, disponibile all'indirizzo https://www.anfr.fr/maitriser/les-installations-radioelectriques/protocole-de-mesure#:~:text=Dans%20le%20cadre%20de%20ses,qualification%20des%20d%C3%A9codeurs%20P%2DCPICH (entrambi visitati l'ultima volta l'11.11.2025).

18 Art. 11 ORNI