Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

fornitura di informazioni sul concessionario, sull'oggetto della concessione e sugli altri utenti dello spettro delle radiofrequenze comprende inevitabilmente anche i relativi det- tagli. Questo soddisfa l'esigenza fondamentale di trasparenza.

Il capoverso 3 stabilisce uno speciale diritto legale di accesso ai dati sugli impianti di radiocomunicazione mobile disponibili nella banca dati delle antenne dell'UFCOM. Ciò serve a garantire la trasparenza e a facilitare al pubblico interessato l'accesso alle in- formazioni sugli impianti di radiocomunicazione mobile esistenti. Si tratta di una dispo- sizione speciale ai sensi dell'articolo 4 lettera b della legge federale del 17 dicembre 200425 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras). Non si applica la pro- cedura prevista dalla LTras, in particolare il diritto di essere consultati, di mediazione e di decisione. Questo consente un accesso semplificato e più rapido. L'accesso è con- sentito su richiesta, e non implica alcun diritto a informazioni accessibili in qualsiasi momento. L'accesso può essere limitato o negato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c LTras se può compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. È sufficiente che l'accesso possa comportare un tale rischio; non è necessario che vi sia (già) un rischio specifico.

Art. 37b

Questa disposizione chiarisce che la garanzia di protezione dalle radiazioni non ioniz- zanti provenienti dagli impianti di radiocomunicazione mobile è esclusa dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia e di approvazione dei piani. Gli impianti di radioco- municazione mobile che servono all'esercizio di una ferrovia non sono soggetti all'ob- bligo ordinario di autorizzazione edilizia, ma sono valutati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani conforme al diritto ferroviario (cfr. articolo 18 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie26[Lferr]). Lo svincolamento si applica a tutti gli impianti di radiocomunicazione mobile, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a un'au- torizzazione edilizia o a un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti di radio- comunicazione mobile gli impianti di telecomunicazione per la radiofonia mobile, ossia le stazioni di base per le reti radiomobili cellulari. Gli apparecchi terminali non rientrano in questo termine. La verifica in materia di protezione contro le emissioni è quindi sog- getta a una disposizione legale specifica. Ciò non influisce sull'esame ai sensi della pianificazione del territorio e delle norme edilizie e sulla valutazione di altri impatti am- bientali di un impianto di radiocomunicazione mobile, in particolare per quanto riguarda la scelta dell'ubicazione e l'aspetto esterno (ad es. impatto negativo sul paesaggio). Ciò rimane di competenza delle autorità preposte all'autorizzazione edilizia o all'appro- vazione dei piani. L'abolizione dell'obbligo di autorizzazione edilizia per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti degli impianti di radiocomunicazione mobile non significa che questi impianti siano automaticamente legittimi dal punto di vista materiale. I requi- siti per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti rimangono invariati e devono conti- nuare a essere rispettati.

25 RS 152.3

26 RS 742.101