Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine
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L'attuazione della nuova regolamentazione rimane – come di consueto in materia di diritto ambientale e di pianificazione del territorio – fondamentalmente una responsabi- lità cantonale. In alcuni casi, si pensi agli impianti di radiocomunicazione mobile utiliz- zati per le ferrovie, la competenza rimane alle autorità federali competenti. Lo stesso vale per il perseguimento e la valutazione delle disposizioni penali. Poiché le informa- zioni riportate nelle schede dei dati sul sito devono continuare ad essere verificate, si prevede una mole di lavoro analoga. Tuttavia, la riduzione delle tappe della procedura di autorizzazione dovrebbe sgravare leggermente l'onere amministrativo. L'organizza- zione dell'esecuzione è di competenza dei Cantoni e, in alcuni casi, delle autorità fede- rali competenti. Ad esempio, gli uffici cantonali o comunali specializzati in radiazioni non ionizzanti, che attualmente svolgono questo compito nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia, potrebbero in futuro essere incaricati di svolgerlo al di fuori di tale procedura, nell'ambito della procedura di autorizzazione specifica. Poiché queste unità specializzate esistono già oggi, non è necessario prevedere personale aggiuntivo. La procedura specifica e accelerata consentirebbe al massimo di liberare alcune ri- sorse che potrebbero essere impiegate in maniera mirata per i controlli operativi, ad esempio.
In qualità di autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie, i Comuni non sono più direttamente coinvolti nell'esame degli aspetti ambientali degli impianti di radioco- municazione mobile, a meno che un Cantone non deleghi l'esecuzione alle autorità comunali. In questo caso, le considerazioni di cui sopra si applicano per analogia anche ai Comuni interessati. A prescindere da qualsiasi responsabilità formale, tuttavia, i Co- muni sono liberi di notificare all'autorità competente eventuali irregolarità o informazioni errate o di presentare un reclamo. Ciò vale, ad esempio, in relazione alla scheda dei dati sul sito pubblicata, al fine di segnalare eventuali dubbi sulla sua conformità alle norme ambientali.
5.3 Ripercussioni sull’economia
I tre operatori commerciali di radiocomunicazione mobile a livello nazionale, le FFS e gli operatori di Polycom sono particolarmente toccati dalla nuova regolamentazione. Questi operatori dispongono già di sistemi di garanzia della qualità per assicurare la conformità alle prescrizioni sulla protezione contro le radiazioni non ionizzanti. Anco- rare questi sistemi alla legge rafforza la responsabilità personale degli operatori senza causare spese aggiuntive. Anche l'obbligo di effettuare o tollerare controlli operativi vige già oggi34.
Poiché l'obbligo di notificare le modifiche rilevanti per il diritto ambientale è già previsto dall'ORNI, il nuovo regolamento non crea alcun onere aggiuntivo. La separazione dalla procedura ordinaria di autorizzazione edilizia, invece, consente di pianificare in modo più efficiente gli interventi di manutenzione e di accelerare l'ampliamento e la moder- nizzazione delle reti mobili. Questo migliora la pianificazione e la sicurezza degli inve-
34 Cfr. art. 10 e 12 ORNI