Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine
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Art. 37c
Il capoverso 1 disciplina l'obbligo di notifica per gli impianti di radiocomunicazione sog- getti alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Gli operatori sono tenuti a notificare all'autorità competente, con almeno due mesi di anticipo, sia la messa in servizio iniziale di un impianto radiomobile sia la messa in servizio successiva a una modifica che abbia un impatto sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Il signifi- cato di "effetti [...] circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti" è definito nelle prescrizioni materiali dell'ORNI, in particolare all'articolo 11 e all'allegato 1 numero 62 capoverso 5. Per garantire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti e per poter utilizzare anche in futuro i dati come base affidabile per il sistema di garanzia della qualità, è previsto un esame della documentazione presen- tata con la notifica. L'organizzazione specifica dei processi di esecuzione spetta ai Can- toni o alle autorità federali competenti, che possono emanare linee guida per l'esecu- zione a livello federale, come avviene oggi.
Il capoverso 2 riguarda la situazione eccezionale in cui occorrono modifiche urgenti necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In questi casi, la notifica può essere effettuata in via eccezionale al più tardi al momento della messa in servizio. Questa esenzione tiene conto in particolare dei requisiti operativi speciali delle infra- strutture rilevanti per il sistema, come l'infrastruttura di comunicazione mobile delle Fer- rovie Federali Svizzere (FFS) o delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (BORS), dove eventuali ritardi potrebbero avere conse- guenze critiche per la sicurezza.
Il capoverso 3 obbliga l'operatore ad allegare alla notifica la documentazione tecnica necessaria per valutare la conformità alle disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. In questo modo si garantisce che l'autorità competente di- sponga di una base decisionale sufficiente per poter verificare la messa in servizio no- tificata. I documenti da presentare sono la scheda dei dati sul sito ai sensi dell'ORNI. La disposizione corrisponde quindi alla prassi attuale della procedura di autorizzazione edilizia.
Art. 37d
Il capoverso 1 disciplina la verifica da parte dell'autorità competente della documenta- zione presentata con la notifica. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, l'autorità deve verificare se le disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti sono state rispettate. In questo modo si garantisce che anche le nuove disposizioni legali specifiche contengano un controllo materiale della conformità alle prescrizioni ambientali. Con il suo arco temporale vincolante, la disposizione crea certezza giuridica e di pianificazione per gli operatori di radiocomunicazione mobile. Allo stesso tempo, rimane garantito che venga previamente verificata la conformità alle norme federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Questo non vale per la messa in servizio urgente, per la quale la verifica va fatta il più rapidamente possibile.
Il capoverso 2 disciplina la procedura dell'autorità competente se essa stabilisce, sulla base della documentazione presentata, che le disposizioni federali sulla protezione