Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine

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collaudo se, in base a una previsione calcolata, in un luogo a utilizzazione sensibile (LAUS) viene raggiunto l'80 per cento del valore limite dell'impianto21.22 In relazione al sistema di garanzia della qualità, devono essere definiti eventuali obblighi di audit, rou- tine di ispezione automatizzate e, se necessario, controlli a campione da parte delle autorità di vigilanza23.

Come in precedenza, i Cantoni rimangono i principali responsabili dell'applicazione della nuova regolamentazione, e in alcuni casi, questo compito spetta alle autorità fe- derali competenti. Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni edilizie vengono sgravate, in quanto non sono più coinvolte nell'esame delle domande in relazione alle radiazioni non ionizzanti degli impianti di radiocomunicazione mobile. L'ispezione viene effettuata dall'autorità competente, ad esempio dai servizi cantonali specializzati in RNI. Questi possono concentrarsi sull'esame delle schede dei dati sul sito e sui controlli degli impianti in funzione, consentendo una supervisione più mirata e un uso più effi- ciente delle risorse federali.

Le autorità competenti restano responsabili del controllo della conformità ai valori limite di emissione e della protezione contro dette emissioni. Possono obbligare gli operatori di radiocomunicazione mobile a effettuare o tollerare misurazioni o calcoli24. Spetta al Cantone determinare le responsabilità specifiche. Come è usuale in settori analoghi, la Confederazione – nello specifico l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) – controlla l'at- tuazione della nuova regolamentazione e coordina l'attività esecutiva dei Cantoni, se necessario.

Quando le nuove disposizioni entreranno in vigore, si concederà ai Cantoni il tempo sufficiente per prepararsi alla loro attuazione.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 24f cpv. 1 e 3

Il capoverso 1 è modificato rispetto alla versione attuale in modo che l'obbligo di infor- mare dell'UFCOM si applichi anche a tutti gli altri utenti dello spettro delle radiofre- quenze, in particolare alle persone soggette all'obbligo di notifica e ai titolari di certificati di capacità (cfr. art. 22 LTC). Sebbene il termine "attribuzioni delle frequenze" non sia più esplicitamente menzionato, è ancora coperto dall'obbligo di fornire informazioni. La

21 Art. 3 cpv. 3 ORNI

22 Cfr. aiuti raccomandazioni per esecuzione attualmente in vigore per gli impianti di radiocomunicazione mobile e le stazioni di base WLL dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)/Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'aggiunta "Antenne adattive", entrambi disponibili in tedesco all'indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/it/elettrosmog (visitato l'ultima volta l'11.11.2025).

23 Cfr. le disposizioni attualmente in vigore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sul sistema di garanzia della qualità, disponibili in tedesco all'indirizzo: https://www.bafu.admin.ch/de/elektrosmog (ultima visita l'11.11.2025).

24 Cfr. art. 12 ORNI