Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine
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Un ulteriore meccanismo di protezione è dovuto al fatto che – come già oggi – l'eserci- zio degli impianti radiomobili, a differenza degli impianti strutturali convenzionali, può essere tecnicamente adattato in qualsiasi momento senza costose modifiche strutturali o necessità di smantellamento. Eventuali superamenti dei valori limite possono quindi essere corretti rapidamente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La revisione proposta si basa sull'articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera35 (Cost.), secondo cui il settore delle telecomunicazioni è di competenza della Confederazione. Ciò include anche la crea- zione di condizioni quadro idonee alla modernizzazione e all'ulteriore sviluppo delle reti di radiocomunicazione mobile. La competenza legislativa si basa in parte anche sulle responsabilità della Confederazione nell'ambito delle leggi sull'ambiente e sulla pianifi- cazione territoriale, che le consentono di prevedere disposizioni legali specifiche nell'ambito delle sue competenze.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di revisione è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera: Gli obblighi derivanti in particolare dalla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la par- tecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia am- bientale (Convenzione di Aarhus)36 sono rafforzati da disposizioni di trasparenza di più ampia portata.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 di- cembre 200237 sull’Assemblea federale, quest'ultima emana, sotto forma di legge fe- derale, disposizioni importanti che contengono norme di diritto, come quelle contenute nella revisione della legge sulle telecomunicazioni in oggetto.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
35 RS 101
36 RS 0.814.07
37 RS 171.10