Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

banca dati delle antenne dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), il che mi- gliora la trasparenza delle operazioni in corso. Anche la nuova procedura garantisce quindi un'efficace tutela giuridica.

Un elemento centrale della nuova regolamentazione è l'obbligo legale per gli opera- tori di radiocomunicazione mobile di gestire un sistema di garanzia della qualità che, durante l'esercizio dell'impianto, verifichi costantemente i requisiti relativi alla prote- zione dalle radiazioni e ne garantisca la conformità. Ciò significa che la conformità ai valori limite non viene controllata solo in modo selettivo, ma integrata come compo- nente fissa della responsabilità operativa. Poiché gli operatori di radiocomunicazione mobile fanno già capo a tali sistemi, questo obbligo non implica costi aggiuntivi. Tutta- via, il fatto che tale obbligo sia stato sancito nella legge rafforza ulteriormente la re- sponsabilità degli operatori. Il modello scelto segue quindi il principio dell'autoregola- mentazione sotto la supervisione delle autorità, che ha dato buona prova nei settori ambientali e tecnici.

Inoltre, le autorità competenti – come già oggi19– sono tenute a verificare la confor- mità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. A tale scopo de- vono eseguire o far eseguire le misurazioni e gli altri chiarimenti necessari ai fini di garantire il rispetto dei valori limite dell'impianto durante il funzionamento. Ciò include, ad esempio, l'obbligo di effettuare in alcuni casi una misurazione di collaudo dopo la messa in servizio. Se l'autorità competente stabilisce che le disposizioni non sono state rispettate, chiede all'operatore di rete mobile di ripristinare la situazione legale adottando le misure necessarie.

La nuova regolamentazione proposta crea una base standardizzata, comprensibile e incentrata sulla certezza del diritto per tutta la Svizzera. Semplifica l'applicazione, al- leggerisce l'onere per le autorità preposte alle autorizzazioni edilizie, è neutrale dal punto di vista tecnologico e tiene conto degli sviluppi futuri. Allo stesso tempo, sono garantite la trasparenza e la possibilità di partecipazione della popolazione. Il livello di protezione esistente non sarà indebolito e le innovazioni tecniche non saranno ostaco- late. Così facendo si tiene conto in modo appropriato degli obiettivi di semplificazione e accelerazione.

3.2 Questioni legate all'attuazione

Oggi, le disposizioni esecutive per l'attuazione della nuova regolamentazione esistono già in parte a livello di ordinanza. Ad esempio, l'ORNI stabilisce in quali casi sussiste l'obbligo di notifica e deve essere presentata una scheda dei dati sul sito e quali infor- mazioni deve contenere20. Il Consiglio federale può emanare requisiti supplementari e più specifici a livello di ordinanza – data la connessione materiale probabilmente con- fluirebbero nell'ORNI. Questi includono, da un lato, le disposizioni di attuazione sui re- quisiti per i controlli da parte delle autorità competenti e, dall'altro, i requisiti per il si- stema di garanzia della qualità. Di norma, è necessario effettuare una misurazione di

19 Art. 12 ORNI

20 Cfr. art. 11 ORNI