Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine
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pubblicazione della documentazione verificata. Il termine di 30 giorni corrisponde a un periodo di ricorso usuale nel diritto di procedura amministrativa ed è legato alla data di pubblicazione. Il limite di tempo contribuisce significativamente alla certezza del diritto per gli operatori di radiocomunicazione mobile, che dopo la scadenza del periodo di ricorso avranno la sicurezza di pianificazione e potranno continuare a gestire i loro im- pianti nel rispetto della legge. La protezione giuridica è altrimenti disciplinata dalle di- sposizioni procedurali generali del diritto cantonale o del diritto federale, nella misura in cui è competente un'autorità federale. Di norma, un ricorso presuppone un coinvol- gimento concreto e deve essere sufficientemente motivato.
Il capoverso 2 stabilisce che i ricorsi contro la documentazione pubblicata non hanno effetto sospensivo. Questa regolamentazione tiene conto dell'obiettivo generale di una procedura snella ed efficiente e mira a evitare che l'esercizio degli impianti di radioco- municazione mobile venga sistematicamente ritardato da procedure di ricorso. La re- voca dell'effetto sospensivo serve quindi ad accelerare la procedura e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In casi giustificati, il tribunale competente può ripri- stinare l'effetto sospensivo, in particolare se si può dimostrare che vi è una violazione significativa delle disposizioni federali sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Art. 37f
Il capoverso 1 chiarisce che l'autorità competente sorveglia il rispetto delle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quest'obbligo sussiste già oggi confor- memente all'ORNI28 e sarà ora sancito a livello di legge nella base giuridica della pro- cedura di autorizzazione specifica prevista dalla legge sulle telecomunicazioni. Ciò ga- rantisce che, nonostante l'esclusione della valutazione RNI dalla procedura di autoriz- zazione edilizia, la conformità ai requisiti vigenti relativi alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti continuerà a essere sorvegliata dalle autorità e applicata se necessario.
Il capoverso 2 specifica il compito di sorveglianza. L'autorità competente deve garantire che dopo la messa in servizio vengano effettuate le misurazioni o altri chiarimenti ne- cessari per verificare la conformità alle disposizioni. Può anche basarsi su rilevamenti effettuati da terzi29. In questo modo, la conformità ai valori limite del sistema non viene verificata solo in fase di calcolo, ma anche durante il funzionamento. Gli articoli 10 e 12 ORNI prevedono già obblighi corrispondenti di cooperazione e controllo.
Il capoverso 3 disciplina la procedura da seguire in caso di violazioni accertate. Se l'autorità competente constata che le disposizioni volte alla protezione RNI non sono state rispettate, è autorizzata ad adottare le misure necessarie per ripristinare la situa- zione giuridica legittima. Se, ad esempio, le antenne di radiocomunicazione mobile vengono messe in servizio senza notifica o in violazione delle norme sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, l'autorità competente ordina il ripristino della situazione
28 Art. 12 cpv. 1 ORNI
29 Cfr. art. 12 cpv. 2 ORNI