Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile · 24 pagine
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giuridica legittima entro un periodo di tempo ragionevole; può ordinare la disattivazione se le circostanze lo richiedono.
Il capoverso 4 obbliga legalmente gli operatori di radiocomunicazione mobile a gestire un sistema di garanzia della qualità teso a sorvegliare la conformità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti durante l'esercizio dell'impianto. Questo sancisce per legge la precedente prassi di applicazione. Il rispetto dei valori limite di- venta quindi parte integrante della responsabilità operativa. I sistemi di garanzia della qualità già in uso presso i tre operatori di radiocomunicazione mobile a livello nazionale, le FFS e le AOSS con la rete di radiocomunicazione di sicurezza svizzera (Polycom) si sono dimostrati un mezzo efficace per monitorare i parametri operativi – in particolare la potenza irradiata efficace (ERP) specificata nella scheda dei dati sul sito e le altre impostazioni rilevanti per le RNI – e riconoscere in modo affidabile gli scostamenti. Il confronto quotidiano dei valori operativi effettivi con le informazioni contenute nella scheda dei dati sul sito consente di riconoscere e correggere in breve tempo eventuali scostamenti. I sistemi di garanzia della qualità forniscono quindi un importante contri- buto per garantire la conformità alle disposizioni sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. In considerazione della moltitudine di impianti di radiocomunicazione mobile in Svizzera, è essenziale che gli operatori dimostrino un elevato grado di responsabilità personale e di autoregolamentazione. Una sorveglianza dettagliata e completa da parte delle autorità non sarebbe possibile nella pratica. Il sistema di garanzia della qua- lità consente un meccanismo di auto-sorveglianza efficiente e affidabile, riducendo al minimo il dispendio per le autorità.
Art. 37g
Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni d'esecu- zione a livello di ordinanza.
La lettera a definisce la documentazione da presentare nell'ambito dell'obbligo di noti- fica. Le relative disposizioni di esecuzione esistono già oggi a livello di ordinanza. L'ar- ticolo 11 ORNI stabilisce infatti che deve essere presentata una scheda dei dati sul sito (cpv. 1) e quali informazioni deve contenere (cpv. 2).
La lettera b prevede che il Consiglio federale disciplini in modo più dettagliato i requisiti per le misurazioni e gli altri chiarimenti da parte delle autorità competenti, nonché i casi in cui questi devono essere effettuati. In linea con le vigenti raccomandazioni di esecu- zione, ad esempio, si può stabilire che se i valori limite vengono raggiunti per oltre l'80 per cento, di norma deve essere effettuata una misurazione di collaudo. Tali misura- zioni vengono utilizzate per riconoscere gli scostamenti tra il carico previsto calcolato e quello effettivamente misurato, ad esempio a causa di riflessioni o diffrazioni che non possono essere rappresentate nella previsione calcolata. Requisiti standardizzati per tali misurazioni servono anche a garantire un'attuazione coerente e un'esecuzione coordinata in tutta la Svizzera.
La lettera c riguarda i requisiti del sistema di garanzia della qualità e le eventuali rego- lamentazioni relative all'esercizio dell'impianto. In particolare, il Consiglio federale può specificare quali parametri tecnici devono essere registrati, con quale frequenza deve