Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
divergenze. Queste segnalazioni contribuiscono a migliorare la qualità dei dati e, in generale, la collaborazione tra le autorità. La revisione prevista elimina questo ostacolo e garantisce l’uso efficace del registro nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero. Essendo sostanzialmente di portata secondaria, di per sé le modifiche non giustificano una revisione parziale. Tuttavia, si inseriscono in modo coerente nelle misure proposte.
3.2 Attuazione
L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta alcuna modifica in merito alle competenze.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 7 cpv. 1 lett. d, art. 7 cpv. 2bisLLN e art. 89e lett. k LCStr
L’articolo 7 capoverso 1 LLN disciplina le competenze delle persone incaricate dei controlli. Queste ultime possono accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate (lett. a), esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria (lett. b), consultare e riprodurre tutti i documenti necessari (lett. c), verificare l’identità dei lavoratori (lett. d) e controllare i permessi di dimora e di lavoro (lett. e).
L’esperienza ha dimostrato che queste possibilità di controllo presentano delle lacune. Se non conoscono l’identità dei datori di lavoro e i lavoratori si rifiutano di rivelarla, spesso gli organi di controllo non hanno la possibilità di accertarla autonomamente durante i controlli effettuati al di fuori di un’azienda (p. es. sui cantieri).
In tali situazioni, gli organi cantonali di controllo devono fare affidamento sulla collaborazione con la polizia (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LLN). Secondo l’articolo 89e lettera abisdella legge del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr), gli organi di polizia possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade necessari per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli. Se gli organi cantonali di esecuzione trasmettono alla polizia i dettagli dei veicoli aziendali rinvenuti sul luogo del controllo (p. es. un cantiere), la polizia può identificare il detentore dei veicoli e potenziale datore di lavoro. Sulla base di queste informazioni, l’organo cantonale di controllo può quindi effettuare un’ispezione presso il detentore identificato e potenziale datore di lavoro.
Questa procedura indiretta non è soddisfacente né per la polizia né per gli organi di controllo e, di fatto, genera un inutile dispendio di tempo e di risorse amministrative.