Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti, un simile adeguamento non appare necessario. Il principale punto di forza degli organi di controllo è infatti la loro collaborazione con le autorità specializzate, aspetto che verrà ulteriormente rafforzato con il presente progetto di legge.

1.2.3 Opzione scelta

Il Consiglio federale propone di attuare la mozione ampliando il contenuto degli articoli 11 capoverso 1 e 12 capoverso 6 LLN nonché dell’articolo 928a capoverso 2 CO. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi cantonali di controllo e gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti mirano a rafforzare il contrasto al lavoro nero e alle infrazioni alla normativa in materia di registro di commercio, esecuzioni e fallimenti.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20247 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giugno 20248 sul programma di legislatura 2023–2027. Esso trae origine dalla mozione 24.3202 Candinas Martin, che è stata accolta dalle Camere federali.

1.4 Stralcio di interventi parlamentari

Il progetto attua la mozione 24.3202 Candinas Martin del 14 marzo 2024 «Più possibilità per combattere gli abusi nella legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero».

2 Diritto comparato, in particolare rispetto al diritto europeo

Il progetto non contiene alcun riferimento particolare al diritto dell’Unione europea.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

In generale, le segnalazioni di sospetti sono una base importante per lo svolgimento dei controlli da parte degli organi di esecuzione. Si intende quindi sfruttare questo potenziale nel modo più efficace possibile e ampliare la cerchia delle autorità di supporto includendo gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. Inoltre, l’organo di controllo deve poter trasmettere all’autorità competente eventuali

7 FF 2024 525.

8 FF 2024 1440.