Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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cosiddetti «distruttori di aziende», nonché di individuare e contrastare più facilmente i sistemi che permettono di eludere gli obblighi di annuncio e di autorizzazione, come le strutture di subappalto.

Oltre ad attuare la mozione 24.3202 Candinas Martin, il progetto di legge intende tenere conto delle esigenze emerse nell’ambito dell’esecuzione e integrare le competenze degli organi cantonali di controllo. L’esperienza ha dimostrato che le possibilità di controllo (art. 7 cpv. 1 LLN) presentano delle lacune. Se non conoscono l’identità dei datori di lavoro e i lavoratori si rifiutano di rivelarla, spesso gli organi cantonali di controllo non hanno la possibilità di accertarla autonomamente durante i controlli effettuati al di fuori di un’azienda (p. es. sui cantieri) e devono fare affidamento sulla collaborazione con la polizia (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LLN). Se gli organi cantonali di controllo trasmettono a quest’ultima informazioni sui veicoli aziendali rinvenuti sul luogo del controllo (p. es. in un cantiere), la polizia può identificare il detentore dei veicoli nonché potenziale datore di lavoro nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade. Sulla base di queste informazioni, l’organo cantonale di controllo può quindi effettuare un’ispezione presso il detentore identificato e potenziale datore di lavoro. Questa procedura indiretta non è soddisfacente né per la polizia né per gli organi cantonali di controllo e, di fatto, genera un inutile dispendio di tempo e di risorse amministrative. Per questo motivo, è previsto che questi ultimi possano consultare direttamente i dati del SIAC per identificare i datori di lavoro.

Il progetto colma anche una lacuna emersa con l’adozione della legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto del 26 settembre 20253 (LTPG). Il Parlamento ha concesso agli organi esecutivi delle assicurazioni sociali competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero l’accesso al registro per la trasparenza previsto da tale legge (art. 26 cpv. 2 lett. j LTPG). Secondo il sistema della LTPG, le autorità che hanno accesso al registro per la trasparenza segnalano le differenze tra i propri dati e quelli del registro. Per farlo le autorità competenti necessitano di una deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA4). Il progetto prevede la creazione della base giuridica necessaria per consentire tale deroga.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Ampliamento esclusivo dell’articolo 11 LLN

È stato esaminato se la semplice integrazione dell’articolo 11 capoverso 1 LLN, come esplicitamente richiesto dalla mozione, possa soddisfare la richiesta dell’autore della mozione. Con l’inclusione degli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti nell’articolo 11 capoverso 1 LLN, questi tre uffici sono autorizzati a

3FF 2025 2900

4 RS 830.1