Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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imprese (art. 727a cpv. 2 CO). Dall’estratto del registro di commercio risulta tuttavia che la società non è soggetta alla revisione ordinaria e che ha rinunciato alla revisione limitata (il cosiddetto «opting-out»). Con la notifica all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può verificare se le condizioni per l’«opting out» sono soddisfatte e, se necessario, esaminare le misure necessarie in presenza di lacune nell’organizzazione della società (art. 731b in combinato disposto con l’art. 939 CO).

• L’organo cantonale di controllo intende effettuare un controllo presso la sede di un’impresa iscritta nel registro di commercio. Sul posto non si si rinvengono né locali commerciali né una cassetta postale intestata. Mediante una segnalazione all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può verificare eventuali carenze organizzative.

• Nel corso di un controllo, l’organo cantonale di controllo rileva l’esistenza di un’impresa che è di fatto in liquidazione e non svolge più alcuna attività commerciale. Con la notifica all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esaminare la cancellazione della persona giuridica secondo l’articolo 934 CO o, in alternativa, il rifiuto di iscrivere una cosiddetta «società di comodo» («società shelf», «Mantelgeselleschaft»).

• L’organo cantonale di controllo riceve una segnalazione da parte di un privato secondo cui una persona, il cui reddito è stato pignorato, svolge un’attività lavorativa non nota alle autorità e retribuita in contanti. Grazie a tale segnalazione, l’ufficio delle esecuzioni può verificare un’eventuale violazione degli obblighi da parte del debitore nell’ambito del procedimento esecutivo.

Gli indizi d’infrazione secondo l’articolo 12 capoverso 6 lettera g AP-LLN devono emergere nel corso di controlli sul lavoro nero secondo l’articolo 6 LLN. La nuova possibilità di segnalazione non comporta una modifica del mandato di controllo secondo l’articolo 6 LLN né delle competenze di controllo secondo l’articolo 7 LLN.

Art. 928a cpv. 2 CO

In base al vigente articolo 928a capoverso 2 CO, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione, salvo disposizione contraria della legge. Tuttavia, la segnalazione di un’eventuale «società di comodo» non è un fatto che giustifichi l’obbligo di iscrizione, modifica o cancellazione nel registro di commercio, bensì l’obbligo di rifiutare l’iscrizione. Per questo motivo, il progetto di legge prevede di integrare l’articolo 928a capoverso 2 CO. Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni avranno la possibilità di comunicare i fatti che richiedono il rifiuto dell’iscrizione. In particolare, è ipotizzabile la segnalazione di una «società di comodo», il che potrebbe comportare il rifiuto dell’iscrizione nel registro del commercio.