Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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Art. 11 cpv. 1 LLN

L’articolo 11 LLN stabilisce quali autorità e organizzazioni collaborano con l’organo cantonale di controllo. Questa collaborazione consiste principalmente nella segnalazione di casi sospetti all’organo di controllo da parte delle autorità e delle organizzazioni menzionate. In generale, le segnalazioni di attività sospette sono una base importante per lo svolgimento dei controlli. Si intende quindi sfruttare questo potenziale nel modo più efficace possibile e ampliare la cerchia delle autorità di supporto includendo gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.

Come per tutte le altre autorità e organizzazioni, le segnalazioni fornite dagli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti devono riguardare un settore oggetto di controllo. Ciò significa che tali uffici possono trasmettere all’organo di controllo soltanto indizi di violazione degli obblighi di annuncio e autorizzazione secondo la legislazione in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte. L’organo di controllo può quindi effettuare una verifica e, se il sospetto è fondato, informare le autorità e le organizzazioni responsabili delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi.

L’entrata in vigore dell’articolo 11 capoverso 1 dell’AP-LLN è prevista in un momento in cui la legge sui compiti dell’UDSC (LUDSC, FF 2025 2035, non ancora in vigore) dovrebbe essere già applicabile. Se invece la LUDSC entrasse in vigore dopo la modifica della LLN prevista dal presente progetto, nell’articolo 11 capoverso 1 LLN del progetto di LUDSC andrebbero menzionati gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. L’articolo 11 capoverso 1 LLN contenuto nella LUDSC deve avere in questo caso lo stesso tenore di quello contenuto nel presente avamprogetto.

Art. 12 cpv. 6 lett. g LLN

L’attuale articolo 12 capoverso 6 LLN conferisce agli organi cantonali di controllo la facoltà di segnalare alle autorità e agli organi competenti gli indizi d’infrazione emersi nel corso di un controllo in sei ambiti che esulano dall’oggetto del controllo (diritto dell’imposta sul valore aggiunto, diritto in materia di lavoratori distaccati, diritto del lavoro, diritto cantonale in materia di aiuto sociale e diritto fiscale, nonché contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale). Questa possibilità di segnalazione deve essere estesa alle infrazioni del diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.

Nell’ambito della sua funzione di coordinamento e delle sue attività di controllo, l’organo cantonale di controllo dispone di un’ampia visione d’insieme del mercato del lavoro, dei diversi operatori economici e di eventuali irregolarità in singoli settori giuridici. Considerato il vasto spettro di attività, i seguenti indizi possono di fatto far supporre violazioni del diritto negli ambiti summenzionati (registro di commercio, esecuzioni e fallimenti).

• Nel corso di un controllo, l’organo cantonale constata che una società dispone presumibilmente di oltre dieci posti a tempo pieno su base media annua. La società deve quindi aver eletto un revisore ed essere iscritta nel registro delle