Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine
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Art. 50a cpv. 1 lett. dterLAVS, art. 84a cpv. 1 lett. gterLAMal, art. 97 cpv. 1 lett. hter LAINF, art. 97a cpv. 1 lett. eterLADI
L’articolo 26 capoverso 2 lettera j LTPG prevede che gli organi esecutivi competenti in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazione per l’invalidità, di previdenza professionale, compresi la fondazione istituto collettore LPP e il fondo di garanzia LPP, di indennità per perdita di guadagno, di assicurazione contro la disoccupazione, di prestazioni complementari, di assegni familiari e di assicurazione contro gli infortuni abbiano accesso al registro per la trasparenza nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero. Questo accesso consente loro di verificare chi è iscritto nel registro come avente economicamente diritto di un ente giuridico. Secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTPG, le autorità devono segnalare al registro per la trasparenza eventuali dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni.
Le nuove disposizioni creano la base giuridica necessaria per esonerare dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA gli organi esecutivi competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero e per consentire loro di comunicare le differenze tra le informazioni in loro possesso e i dati degli aventi diritto economico iscritti nel registro per la trasparenza.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’esecuzione della LLN, in particolare lo svolgimento di controlli, è affidata ai Cantoni. Attualmente la Confederazione contribuisce per metà ai costi salariali degli ispettori cantonali e continuerà a farlo anche in futuro; non sono previsti cambiamenti significativi in tal senso a seguito della presente revisione legislativa.
Per la Confederazione le modifiche proposte non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna
La revisione non comporta costi aggiuntivi per i Cantoni. L’inclusione degli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti nell’articolo 11 capoverso 1 LLN può comportare un aumento dell’onere amministrativo legato al trattamento delle segnalazioni di casi sospetti. Tuttavia, quest’onere è compensato dall’ampliamento delle possibilità di controllo.
Una maggiore collaborazione potrebbe comportare un aumento del carico di lavoro per gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti coinvolti, ma tale aumento è giustificato da un’applicazione più rigorosa della legislazione.