Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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Compendio

La presente revisione mira a migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni nell’ambito della lotta al lavoro nero, in particolare tra gli organi cantonali di controllo e gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. In questo modo si attua la mozione 24.3202 Candinas Martin. Inoltre, si intende ampliare le competenze di controllo degli organi cantonali di esecuzione.

Situazione iniziale

In base all’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 20051 contro il lavoro nero (LLN), le autorità e le organizzazioni elencate in questo articolo (tra cui la polizia, il Corpo delle guardie di confine, gli uffici delle imposte e della migrazione nonché le casse di compensazione) collaborano con gli organi cantonali di controllo e li informano di eventuali indizi di lavoro nero. Gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti non sono attualmente elencati nell’articolo 11 capoverso 1 LLN, per cui non sono tenuti a collaborare nella lotta contro questo fenomeno.

A giugno 2025 il Parlamento ha trasmesso la mozione 24.3202 Candinas Martin e incaricato il Consiglio federale di presentare un progetto di legge che modifichi l’articolo 11 capoverso 1 LLN includendovi anche gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti affinché siano tenuti a collaborare con gli organi di controllo. L’obiettivo è intensificare la lotta contro il lavoro nero e altri abusi che riguardano il diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti (p. es. casi di trasferimento del mantello giuridico). Il presente progetto dà seguito alla mozione.

Contenuto del progetto

La presente revisione attua la suddetta mozione proponendo di includere nell’articolo 11 capoverso 1 LLN gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. Inoltre, il campo d’applicazione dell’articolo 12 capoverso 6 LLN e dell’articolo 928a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)2 deve essere esteso in modo che gli organi cantonali di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo possano trasmettere alle autorità competenti eventuali indizi d’infrazione al diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.

Inoltre, con la revisione si intende tenere conto di una richiesta avanzata dagli organi preposti all’esecuzione della legge e creare una base legale affinché le persone incaricate dei controlli possano verificare non solo l’identità dei lavoratori (art. 7 cpv. 1

1 RS 822.41

2 RS 220