Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/37: Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin) · 17 pagine

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Per questo motivo, gli organi cantonali di controllo devono poter consultare direttamente i dati del SIAC per identificare i datori di lavoro.

In base al diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201610), gli organi cantonali di controllo sono autorizzati ad accedere al sistema di ricerca informatizzato della polizia (RIPOL). Un’interfaccia permette di consultare direttamente tramite RIPOL i dati del SIAC (art. 11 cpv. 1 lett. b e c dell’ordinanza RIPOL). Gli organi cantonali di controllo devono poter accedere tramite questa interfaccia ai dati SIAC necessari per identificare il detentore del veicolo conformemente all’articolo 89e lettera k dell’avamprogetto della legge del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale. Si tratta nello specifico dei dati del sottosistema SIAC Veicoli (cfr. art. 4 OSIAC). In particolare, viene consentito l’accesso ai dati relativi al detentore del veicolo (allegato 1 n. 22 OSIAC), a determinati dati relativi al veicolo (allegato 1 n. 1 OSIAC) e all’identificazione della targa (allegato 1 n. 31 OSIAC). Nella fase di attuazione tecnica l’USTRA, che secondo l’articolo 89a capoverso 3 della legge del 19 dicembre 195812 sulla circolazione stradale detiene il controllo sui dati memorizzati nel SIAC, limita l’accesso ai dati richiesti dagli organi cantonali di controllo. Non è prevista la consultazione dei dati RIPOL in quanto RIPOL funge esclusivamente da piattaforma di accesso al SIAC.

Le richieste degli organi cantonali di controllo volte a verificare l’identità dei lavoratori e dei datori di lavoro (art. 7 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 bisLLN e con l’art. 89e lett. k dell’AP-LCStr) vengono presentate se l’identità non è già stata comunicata a tali organi con altri mezzi. Soprattutto in caso di controlli al di fuori degli uffici o dei locali di lavoro, questi dati sono un’importante fonte di informazioni qualora, ad esempio, durante un controllo i lavoratori non intendano rivelare il nome del proprio datore di lavoro. In futuro sarà possibile ottenere informazioni sui datori di lavoro direttamente sul posto tramite il SIAC, utilizzando le targhe dei veicoli aziendali. Per i controlli sul lavoro nero sono inoltre rilevanti le informazioni sul veicolo riportate nella licenza di circolazione, in particolare quelle sul detentore e i dati specifici del veicolo (marca, colore ecc.).

I dati del SIAC vengono consultati dalle persone incaricate dei controlli solo nel caso in cui, a seguito di un controllo in azienda che ha fatto emergere almeno un indizio di sospetto (nel 2024 si sono registrati circa 4500 controlli di questo tipo), l’identità del datore di lavoro non venga resa nota. In questo contesto, solo in un numero esiguo dei 4500 controlli effettuati presso le aziende con indizi di lavoro nero si può presumere che l’identità del datore di lavoro non venga rivelata. Il numero di consultazioni del sistema rientra quindi in limiti ragionevoli.

10 RS 361.0

11 RS 741.01

12 RS 741.01