Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine
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È indiscusso che la limitazione della libertà di espressione prevista dall’articolo 276 CP si fonda su una legge formale ed è, in linea di principio, nell’interesse della sicurezza nazionale55. Occorre cionondimeno esaminare, nel caso concreto e alla luce del principio di proporzionalità, se la limitazione in questione soddisfi il requisito della necessità ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3 Cost. e se, conformemente all’articolo 10 paragrafo 2 CEDU, essa possa essere ritenuta necessaria in una società democratica così da legittimare l’applicazione dell’articolo 276 CP56. Per valutare se un’ingerenza dell’autorità nella libertà di espressione possa essere considerata necessaria in una società democratica, occorre anzitutto esaminare se l’espressione in questione costituisca un incitamento alla violenza o un discorso d’odio57. Qualora l’espressione controversa sia diffusa attraverso i media, occorre inoltre tener conto del ruolo centrale che questi ultimi svolgono nel garantire il diritto del pubblico di ricevere e diffondere informazioni e idee58. Tale considerazione vale parimenti per i blogger e per gli utenti delle piattaforme delle reti sociali più popolari59. Le espressioni di natura politica, anche quando assumono toni polemici o aggressivi, rientrano nell’ambito dell’interesse pubblico, purché non degenerino in incitamenti alla violenza, all’odio o all’intolleranza60.
Qualora la condanna penale costituisca una restrizione inammissibile della libertà di espressione, l’imputato deve essere assolto61. È quanto si è verificato nel caso degli imputati che, il 3 luglio 2023, erano stati condannati dal giudice unico della Corte penale del TPF62 per un articolo pubblicato sul sito della sezione vodese del movimento Sciopero per il clima, intitolato «L’armée, je boycotte». L’articolo conteneva in particolare una provocazione a rifiutare il servizio militare. Si trattata di una provocazione alla violazione di un obbligo previsto dall’articolo 81 CPM. Il giudice unico ha qualificato tale atto come fattispecie disciplinata dall’articolo 276 numero 1 CP, osservando tuttavia che l’articolo contestato mirava a stimolare un dibattito pubblico sulla protezione dell’ambiente e sul ruolo dell’esercito. Tali espressioni politico-sociali godono in Svizzera di una protezione rafforzata; solo affermazioni contenenti incitamenti all’odio o alla violenza possono essere limitate. Nel testo in questione non erano presenti affermazioni di questo tipo. Il giudice ha inoltre evidenziato che la Svizzera si trovava in tempo di pace e che l’articolo, sebbene pubblicato durante la mobilitazione straordinaria dell’esercito (operazione «CORONA 20»), non aveva determinato alcuna reazione da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e pertanto non era stato percepito come una minaccia concreta. In conclusione, il giudice ha ritenuto che una condanna ai sensi
55 BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 17¸ StGB-Praxiskommentar, art. 276 N 4; TPF, Corte penale, 03.07.2023, CP.2023.4, consid. 6.1.16.
56 BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 17; StGB-Praxiskommentar, art. 276 N 4.
57 Baldassi e altri c. Francia, n. 15271/16 e 6, decisione dell’11 giugno 2020, § 79.
58 Magyar Helsinki Bizottság c. l’Ungheria, n. 18030/11, decisione dell’8 novembre 2016, § 165.
59 Magyar Helsinki Bizottság c. l’Ungheria, n. 18030/11, decisione dell’8 novembre 2016, § 168.
60 Baldassi e altri c. Francia, n. 15271/16 e altri 6, decisione dell’11 giugno 2020, § 79.
61 DTF 147 IV 145, consid. 2.4.4.2; TPF, Corte penale, 03.07.2023, CP.2023.4, consid. 6.1.28.
62 TPF, Corte penale, 03.07.2023, CP.2023.4.