Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine

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In tal modo, gli attuali articoli 276 CP e 98 CPM possono essere applicati nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione. Il caso giudicato dalla Corte penale del TPF66 il 3 luglio 2023 evidenzia, tuttavia, come la libera manifestazione del pensiero possa comunque sfociare in un procedimento penale, pur terminando, infine, con l’assoluzione dell’imputato. Tale possibilità può costituire un pericolo per la libertà di espressione, in quanto le persone potrebbero essere dissuase dall’esprimere la propria opinione per timore di essere perseguiti penalmente. La Commissione reputa quindi indispensabile intervenire affinché, in tempo di pace, la provocazione alla violazione degli obblighi militari non esponga i civili al rischio di un procedimento penale. Ciò dovrebbe essere possibile allo stesso modo in cui è consentito provocare alla violazione di altri obblighi nei confronti dello Stato, tra cui ad esempio l’obbligo scolastico e quello fiscale.

Nel suo corapporto del 17 aprile 2026, la CPS-S sottolinea per contro come la situazione geostrategica in Europa sia profondamente mutata rispetto al 2022, anno di deposito dell’iniziativa. Di conseguenza, non appare opportuno allentare le disposizioni del Codice penale su questo punto. Per la CAG-S, per contro, la libertà di espressione riveste un peso maggiore. Essa evidenzia che la norma penale in questione è applicabile esclusivamente in tempo di pace e nei confronti di civili. Anche quest’ultima riconosce che il discorso cambia per i militari e il servizio attivo, dove la provocazione pubblica assume una gravità diversa. La modifica proposta deve quindi rafforzare la libertà di espressione senza però compromettere la capacità d’impiego dell’esercito.

3.2 La normativa proposta

Articolo 276 CP

Per tenere conto degli obiettivi summenzionati, la Commissione propone di rinunciare a punire i civili che, in tempo di pace, provocano pubblicamente alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione (art. 276 n. 1 primo comma CP). La provocazione costituisce, infatti, una manifestazione pubblica che, in quanto tale, è punibile senza che il destinatario debba effettivamente aver violato il proprio dovere di servizio o aver addirittura avuto conoscenza di tale provocazione. La Commissione non ritiene necessario spingersi a tal punto per garantire la potenza dell’esercito. Quest’ultima è già garantita dal divieto di incitamento alla disobbedienza di una persona obbligata al servizio militare (art. 276

n. 1 secondo comma CP). Si tratta certamente di una forma di istigazione, che eccede i presupposti previsti dall’articolo 24 CP, in quanto è punibile qualora l’atto di disobbedienza non sia stato né commesso né tentato. Si pone dunque la questione se anche tale fattispecie penale debba essere abrogata e se occorra limitarsi a perseguire l’istigazione alla disobbedienza secondo i presupposti più rigorosi stabiliti dall’articolo 24 CP. La Commissione ritiene tuttavia che il fatto che le dichiarazioni pubbliche di carattere generale che incitano alla disobbedienza agli ordini militari (pubblica provocazione ai sensi dell’art. 276 n. 1 primo comma CP) siano ora ammesse offra già un margine sufficiente per la critica all’esercito che una società democratica è tenuta a

66 TPF, Corte penale, 03.07.2023, CP.2023.4.