Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine
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dell’articolo 276 CP avrebbe rappresentato una violazione del principio di proporzionalità, risultando non necessaria in una società democratica.
Per quanto riguarda la libertà di espressione in relazione all’articolo 98 CPM non esiste alcuna giurisprudenza pubblicata. Nella dottrina sembra si sia espresso in merito soltanto Popp nel suo commentario del 199263. Basandosi su una decisione del Tribunale federale del 18 aprile 197364, egli sostiene che la libertà di espressione non ostacola una condanna per violazione dell’articolo 98 CPM, poiché essa non è assoluta, ma garantita solo nei limiti previsti dalla legge, in particolare dal diritto penale. Tuttavia, la prassi del Tribunale federale si è evoluta dagli anni 1970 e oggi ritiene che una condanna penale possa incidere sulla libertà di espressione65. La prassi del Tribunale federale è quindi conforme a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il principio di proporzionalità deve pertanto essere osservato anche nell’applicazione dell’articolo 98 CPM. In altri termini, occorre valutare caso per caso in quale misura una condanna ai sensi dell’articolo 98 CPM incida sulla libertà di espressione dell’imputato. Una condanna è esclusa qualora tale provvedimento risulti eccessivo.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Necessità di agire e obiettivi
La Commissione rileva che gli articoli 276 CP e 98 CPM hanno trovato finora applicazione soltanto in misura sporadica. Dalla statistica delle sentenze penali, nonché dalla giurisprudenza pubblicata, emerge infatti che, nel corso degli ultimi vent’anni, tali disposizioni sono state oggetto di decisioni unicamente in due casi ciascuna. L’applicazione dell’articolo 276 CP esige inoltre l’autorizzazione del Consiglio federale. La nuova mentalità e l’introduzione del servizio civile sostitutivo spiegano verosimilmente il motivo per cui la disposizione non sia ormai più attuale, dato che in origine era destinata soprattutto al perseguimento di individui che avevano pubblicamente istigato al rifiuto del servizio per ragioni di coscienza.
Nella misura in cui gli articoli 276 CP e 98 CPM limitano la libertà di espressione, la loro applicazione è soggetta al principio di proporzionalità. Le restrizioni alla libertà di espressione sono pertanto ammissibili soltanto nella misura in cui siano idonee a garantire il mantenimento della potenza dell’esercito e, conseguentemente, la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, purché risultino necessarie al conseguimento di tale obiettivo e non eccedano quanto richiesto a tal fine. Il rispetto del principio di proporzionalità deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete. La pronuncia di condanna è esclusa qualora essa comporti una limitazione sproporzionata della libertà di espressione dell’imputato. Se il comportamento contestato si inserisce nell’ambito del dibattito politico, esso beneficia di una tutela rafforzata. Unicamente i discorsi d’odio o le istigazioni alla violenza possono, in linea di principio, essere oggetto di restrizioni.
63 Popp, art. 98 N 9.
64 DTF 99 IV 92, consid. 2f.
65 DTF 147 IV 145, consid. 2.4.2.