Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine
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Rapporto
1 Genesi
1.1 Iniziativa parlamentare
Il 17 giugno 2021 il consigliere agli Stati Mathias Zopfi ha depositato l’iniziativa parlamentare 21.464 dal tenore seguente:
«L’articolo 276 numero 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) è modificato come segue:
Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’articolo 98 numero 1 della Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0) è modificato come segue:
Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.»
L’autore dell’iniziativa ha giustificato la necessità della modifica sostenendo che, rispetto alla sensibilità attuale, le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM) limitano la libertà di espressione in modo sproporzionato e, pertanto, eccessivo. Data l’attuale disponibilità del servizio civile sostitutivo, un’istigazione al rifiuto del servizio militare non sarebbe quindi in grado di indebolire la capacità difensiva dell’esercito.
Il 1° luglio 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S; di seguito: «Commissione») ha esaminato l’iniziativa. Mentre la modifica del CP proposta dall’autore dell’iniziativa non ha sollevato alcuna obiezione, diversi membri della Commissione hanno invece espresso riserve sulla revisione del CPM, sottolineando che la situazione in tempo di pace non è paragonabile a scenari di minaccia immediata o di difesa imminente. In tale ottica, l’attuazione della modifica renderebbe quindi indispensabile il coinvolgimento della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S). Nonostante i dubbi sollevati, la Commissione ha deciso, con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni, di dare seguito all’iniziativa conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl).
Il 12 gennaio 2023 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha aderito alla decisione della Commissione omologa con 12 voti contro 12, 1 astensione e il voto decisivo della presidente (art. 109 cpv. 3 LParl).
Dopo che il 6 marzo 2025 il Consiglio degli Stati ha prorogato di due anni il termine per l’attuazione dell’iniziativa, la CAG-S ha elaborato un progetto preliminare. Nella