Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine

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La dichiarazione deve riferirsi espressamente a una violazione dei doveri di servizio. È, tuttavia, sufficiente che il destinatario comprenda la violazione promossa dall’autore del reato, senza che tale violazione sia menzionata esplicitamente14.

Tale dichiarazione deve essere pubblica, ovvero deve essere resa in circostanze tali da risultare percepibile da un numero indeterminato di persone o da un’ampia cerchia di persone non correlate tra loro15. Ciò si verifica, ad esempio, durante un discorso pronunciato in una manifestazione, in cui l’oratore esorta i presenti a rifiutarsi di prestare servizio militare e a distruggere i propri documenti relativi al servizio militare16. Altri esempi sono costituiti dall’affissione di un manifesto in un luogo accessibile a un numero elevato di persone17 o dalla distribuzione di un giornale ad ampia tiratura18. La fattispecie può configurarsi anche attraverso un volantino lasciato da una recluta sui letti dei commilitoni della medesima compagnia per provocarli alla disobbedienza agli gli ordini dei superiori19 o, ancora, tramite un incitamento pubblicato su Internet al rifiuto del servizio militare20.

Incitamento alla violazione dei doveri di servizio

L’incitamento si distingue dalla provocazione in quanto l’autore non si esprime in pubblico, ma si rivolge a una determinata persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare21. È necessario, inoltre, che la persona agisca direttamente sulla persona in questione22. Non sono pertanto considerate incitamento né le semplici conversazioni con terzi su un atto concreto che soddisfi i requisiti di una disposizione penale, né la mera presenza durante la commissione dell’atto, né, infine, le normali conversazioni tra commilitoni23.

Nell’incitamento alla violazione dei doveri di servizio si tratta della fattispecie particolare di istigazione ai sensi dell’articolo 24 CP e 23 CPM, che costituisce un reato a sé stante24. Mentre l’istigazione disciplinata dalle suddette disposizioni esige la commissione o quanto meno il tentativo di commissione dell’atto principale25, nell’incitamento alla violazione dei doveri di servizio prescinde dall’effettiva commissione del fatto da parte del destinatario26. Si tratta infatti di reato astratto di esposizione a pericolo che si perfeziona nel momento in cui l’autore agisce sul destinatario con lo specifico intento di indurlo alla disobbedienza27.

14 BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 16; CR CP II-Godel, art. 276 N 17; Hauri, art.

98 N 8.

15 BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 16; CR CP II-Godel, art. 276 N 14; Hauri, art.

98 N 7; Popp, art. 98 N 7.

16 DTF 97 IV 104

17 DTF 111 IV 151

18 DTF 99 IV 92

19 Tribunale militare di cassazione, 04.11.1968, TMC 8, N 33, consid. 2.

20 TPF, Corte penale, 03.07.2023, CP.2023.4, consid. 5.1.

21 CR CP II-Godel, art. 276 N 17 seg.; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 18.

22 Hauri, art. 98 N 10.

23 Hauri, art. 98 N 10.

24 CR CP II-Godel, art. 276 N 31; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 19.

25 PC CP, art. 24, N 7.

26 BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 19.

27 V. n. 3.3.6.