Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine
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campagna portata avanti dall’attivista71. In una sentenza del 4 maggio 2006, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha invece dichiarato incompatibile con l’articolo 10 CEDU la condanna del direttore di un giornale turco, il quale aveva pubblicato un articolo contro il servizio militare, ma senza incitare alla violenza, alla resistenza all’esercito o a una rivolta72.
L’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM disciplinano pertanto fattispecie differenti, il che giustifica un trattamento distinto dell’articolo 98 CPM rispetto al suo corrispondente nel CP. La Commissione propone pertanto di mantenere l’articolo 98 CPM nel suo tenore attuale.
4 Commento all’articolo
Art. 276 n. 1
L’abrogazione dell’articolo 276 numero 1 primo comma CP comporta che la provocazione pubblica alla violazione dei doveri di servizio non sia più perseguita penalmente quando l’autore è un civile e la provocazione fa riferimento ai seguenti atti:
disobbedienza ai sensi dell’articolo 61 CPM;
violazione dei doveri di servizio ai sensi degli articoli 72–80 CPM;
reati contro i doveri del servizio ai sensi degli articoli 81–85 CPM.
Risulterebbero ancora punibili unicamente:
la provocazione pubblica alla sedizione (art. 63 CPM) o il concerto per la sedizione (art. 64 CPM) ai sensi dell’articolo 276 numero 2 CP;
l’incitamento non pubblico di una persona obbligata al servizio militare ai sensi dell’articolo 276 numero 1 secondo comma e numero 2 CP.
In questo modo è estesa la libertà di espressione. Rimangono punibili le istigazioni concrete alla disobbedienza nonché le provocazioni pubbliche a commettere reati gravi. In questo modo si tiene adeguatamente conto, da un lato, delle esigenze di tutela dei beni giuridici protetti e, dall’altro, del diritto fondamentale alla libertà di espressione.
In tempo di pace, il diritto vigente si applica unicamente ai militari e alle persone ad essi equiparate (art. 98 CPM). Ciò si giustifica in ragione del loro particolare rapporto con lo Stato. Tale relazione consente di esigere da essi obblighi più stringenti rispetto a quelli imposti agli altri cittadini. Pertanto, durante il servizio militare, un soldato è tenuto ad osservare temporaneamente una certa riservatezza nelle proprie manifestazioni di pensiero. Al termine del servizio, egli riacquista la piena titolarità della libertà di espressione. La restrizione della libertà di espressione dei militari e delle persone ad essi equiparate resta, in ogni caso, soggetta al principio di proporzionalità.
71 Rapporto della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 12 ottobre 1978, Pat Arrowsmith c. Regno Unito, n. 7050/75, § 96–97,
72 Ergin c. Turchia (n. 6), n. 47533/99, sentenza del 4 maggio 2006, § 34.