Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine
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tollerare. Non si ravvisa pertanto la necessità di procedere a un’abrogazione più ampia, né tantomeno totale, dell’articolo 276 CP. Inoltre, nonostante la disposizione appaia ormai superata, non si può dedurre automaticamente che essa abbia perso ragione d’essere. A seconda dell’evoluzione dello scenario politico in Europa, o addirittura a livello mondiale, la situazione della sicurezza in Svizzera potrebbe mutare, e dunque anche la prospettiva relativa all’articolo 276 CP. L’atto concreto di incitare alla disobbedienza deve dunque rimanere punibile (art. 276 n. 1 secondo comma e n. 2 CP). La Commissione ritiene che ciò debba valere anche per la pubblica provocazione alla sedizione o al concerto per la sedizione (art. 276 n. 2 CP). Tali condotte sono infatti particolarmente gravi e possono implicare l’uso della violenza. Pertanto, un incitamento pubblico a compiere simili atti supera il confine della libertà necessaria, che permette ai cittadini di esprimere critiche nei confronti dell’esercito.
Per tutte le ragioni qui esposte la Commissione propone di abrogare soltanto l’articolo 276 numero 1 primo comma CP.
Articolo 98 CPM
L’articolo 276 CP si applica ai civili in tempo di pace. L’articolo 98 CPM si applica invece in tempo di pace soltanto ai militari e alle persone a essi equiparate. Si applica anche ai civili in servizio attivo e in tempo di guerra.
Sebbene non risulti nota alcuna giurisprudenza pubblicata in merito alla questione, l’articolo 98 CPM, in quanto disposizione del diritto penale militare, sembra giustificare maggiormente eventuali restrizioni della libertà di espressione rispetto alla norma corrispondente del diritto penale ordinario. In tempo di pace, l’articolo 98 CPM si applica infatti soltanto a una cerchia ristretta di persone, composta dai militari e dalle persone ad essi equiparate67. È applicabile a tutti soltanto in caso di servizio attivo e in tempo di guerra68. Tali condizioni di applicazione devono essere indubbiamente prese in considerazione nell’esame del principio di proporzionalità. Da un lato, il particolare rapporto di un militare con lo Stato può giustificare restrizioni più severe della libertà di espressione di quelle che possono essere imposte a un civile. Inoltre, va osservato che una restrizione temporanea della libertà di espressione durante il servizio militare non può essere equiparata a una restrizione permanente ai sensi dell’articolo 276 CP. Dall’altro lato, la necessità di garantire la potenza dell’esercito mediante strumenti di diritto penale non può essere giudicata in tempo di pace nello stesso modo che in tempo di guerra. A tal proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con una risoluzione del 12 giugno 197969, ha ritenuto conforme all’articolo 10 CEDU la condanna di un’attivista britannica. Quest’ultima aveva distribuito volantini all’interno di una base militare, dove erano stanziati battaglioni destinati a essere trasferiti di lì a poco in Irlanda del Nord, invitando i soldati alla diserzione e illustrando diverse modalità per attuarla70. La misura era stata ritenuta necessaria in particolare a causa della difficile situazione in Irlanda del Nord e delle possibili ripercussioni della
67 Cfr. art. 3 CPM.
68 Cfr. art. 4 n. 1 e art. 5 cpv. 1 CPM.
69 ResDH(79)4
70 V. motivazione nel rapporto della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 12 ottobre 1978, Pat Arrowsmith c. Regno Unito, n. 7050/75, § 92.