Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/44: 21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione · 17 pagine

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sua seduta del 19 febbraio 2026, la Commissione ha adottato il presente progetto preliminare unitamente al rapporto esplicativo con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione. Al contempo ha deciso di invitare la CPS-S a presentare un corapporto prima dell’indizione della procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 5 della legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione (LCo). Nella seduta del 13 aprile 2026, la CPS-S ha esaminato l’oggetto e, con 10 voti contro 2, ha proposto alla CAG-S di rinunciare al progetto e di togliere dal ruolo l’iniziativa. Tuttavia, nella seduta del 23 aprile 2026, la CAG-S ha deciso, con 6 voti contro 2 e 1 astensione, di mantenere il proprio progetto preliminare e di avviare una procedura di consultazione in merito.

1.2 Lavori della Commissione

Nella sua seduta del 26 giugno 2025 la Commissione ha discusso quattro varianti di attuazione. Mentre due varianti proponevano un’attuazione sia nel Codice penale sia nel Codice penale militare, le altre due si concentravano esclusivamente su un’attuazione nel Codice penale. Le discussioni si sono concentrate su due ipotesi, ovvero sull’abrogazione totale delle disposizioni (art. 276 CP e art. 98 CPM) o sull’abrogazione del loro numero 1 primo comma CP e CPM, che punisce la provocazione alla violazione dei doveri di servizio.

Con 9 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astensione, la Commissione ha deciso di non abrogare l’intero articolo 276 CP, bensì esclusivamente il numero 1, e di elaborare unicamente la variante in questione.

2 Situazione iniziale

2.1 Diritto vigente

Rapporto tra l’articolo 276 CP e l’articolo 98 CPM

Gli articoli 276 CP e 98 CPM puniscono la provocazione e l’incitamento alla violazione degli obblighi militari. Le disposizioni sono sostanzialmente identiche nel contenuto. Tuttavia, mentre l’articolo 276 CP prevede un reato applicabile esclusivamente in tempo di pace e nei confronti di civili3, l’articolo 98 CPM si applica invece ai militari e alle persone a essi equiparate4. Tuttavia, secondo una parte minoritaria della dottrina, tale norma sarebbe applicabile anche ai civili che, in tempo di pace, partecipano a un reato commesso da un militare ai sensi dell’articolo 98 CPM5. In caso di servizio attivo e in tempo di guerra si applica unicamente l’articolo 98 CPM6.

2 RS 172.061

3 Popp, art. 98 N 3; CR CP II-Godel, art. 276 N 4; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 4.

4 Cfr. art. 3 CPM

5 Cfr. art. 7 cpv. 1 CPM; CR CP II-Godel, art. 276 N 5 e i riferimenti indicati; Popp, art. 98 N 3 e i riferimenti indicati; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 4 e i riferimenti indicati.

6 Cfr. art. 4 n. 1 e art. 5 cpv. 1 CPM; Hauri, art. 98 N 8; CR CP II-Godel, art. 276 N 4; BSK Strafrecht II-Wehrenberg, art. 276 N 4.