Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine

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di crimini violenti, la mancanza di legami con il proprio Paese d’origine della persona nei confronti della quale è stata disposta l’espulsione obbligatoria non possa più essere presa in considerazione (in suo favore), mentre i legami esistenti o intatti con il Paese d’origine continuano a essere inclusi nella ponderazione. L’applicazione della clausola dei casi di rigore ha infatti mostrato che, nella ponderazione complessiva, i giudici – conformemente alla giurisprudenza in materia di diritto degli stranieri e di asilo – tengono sempre in considerazione i legami effettivi esistenti tra la persona straniera e il suo Paese d’origine. Talvolta ciò fa sì che, nel verificare l’esistenza di casi di rigore, questo aspetto venga considerato in favore della persona interessata, in particolare se la persona straniera non ha (più) legami o relazioni con il proprio Paese d’origine o ha solamente relazioni o legami molto labili. In tale eventualità si possono di norma prevedere difficoltà particolari nel processo di reintegrazione nel Paese d’origine.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Codice penale (CP)

Art. 66a cpv. 2bis

Il nuovo capoverso 2bispropone che, se la persona straniera è stata condannata per crimini violenti, nell’esame dei casi di rigore di cui al capoverso 2 i legami con il suo Paese d’origine non siano presi in considerazione in suo favore. L’aggiunta precisa pertanto che, in casi particolarmente gravi («crimini violenti»), sia attribuita particolare importanza agli interessi pubblici all’espulsione dalla Svizzera della persona straniera in questione.

Il nuovo capoverso definisce esplicitamente che la mancanza di solidi legami con il Paese d’origine – per esempio scarsa conoscenza della lingua nazionale, mancata integrazione sociale, familiare o economica – non deve indurre il tribunale penale, nell’ambito dell’esame dei casi di rigore, a rinunciare a pronunciare l’espulsione obbligatoria in favore della persona straniera in questione.

Poiché l’articolo 66a capoverso 2bisPP-CP crea una norma che fa riferimento in generale alla clausola dei casi di rigore di cui all’articolo 66a capoverso 2 CP, esso dichiara espressamente la volontà di applicare la nuova normativa a prescindere dal grado di integrazione della persona straniera in questione. La nuova norma riguarda pertanto tutti gli stranieri, ossia anche i cosiddetti «secondos», purché sia stata pronunciata una condanna per «crimine violento». Il nuovo capoverso costituisce quindi una limitazione generale dell’applicazione della clausola dei casi di rigore ai casi di criminalità violenta qualificata.

Il Codice penale non contiene una definizione generale di «crimine violento» o «atto di violenza criminale». Secondo la dottrina e la giurisprudenza, non esiste una definizione generalmente riconosciuta di questo concetto26. Il termine è pertanto di difficile

26 Cfr. SCHÜRMANN, pag. 1 segg.