Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine
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relazioni familiari (in Svizzera e nel Paese d’origine), il grado di integrazione (in Svizzera e nel Paese d’origine), la situazione lavorativa e il percorso formativo (in Svizzera e nel Paese d’origine), lo sviluppo della personalità in seguito al reato, le opportunità di reintegrazione o eventuali impedimenti alla reintegrazione (nel Paese d’origine), le opportunità di risocializzazione (in Svizzera e nel Paese d’origine) nonché le condizioni di salute e le possibilità di trattamento (in Svizzera e nel Paese d’origine)22.
Nell’ambito della ponderazione degli interessi, per definire l’interesse pubblico sono determinanti anche la pena pronunciata o il genere e la gravità dei delitti commessi, il rischio di recidiva e la reiterazione del reato. Al riguardo possono essere presi in considerazione anche i reati commessi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di espulsione23,24. I criteri da adottare per determinare gli interessi privati della persona straniera condannata coincidono con quelli applicabili per esaminare l’esistenza di un caso di rigore (v. spiegazioni precedenti). Secondo il Tribunale federale, la semplice volontà di soggiornare in un Paese non è sufficiente, indipendentemente dai motivi addotti. Gli interessi privati devono sempre essere interessi giuridicamente rilevanti25.
3.2 La normativa proposta
La presente revisione propone una limitazione puntuale, ma significativa, della cosiddetta clausola dei casi di rigore (art. 66a cpv. 2 CP; art. 49a cpv. 2 CPM).
Il progetto si prefigge di limitare l’applicazione della clausola dei casi di rigore ai «crimini violenti» (in merito a tale definizione v. n. 4.1) e prevede che i legami (assenti) con il Paese d’origine non siano più presi in considerazione in favore della persona straniera che ha commesso reati. L’idea di fondo dell’iniziativa parlamentare è impedire che il giudice rinunci a pronunciare un’espulsione obbligatoria nei confronti degli autori di crimini violenti a causa della mancanza di legami o di riferimenti con il Paese d’origine.
Come illustrato più sopra (v. n. 3.1), i legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine rappresentano solo uno tra diversi altri criteri. Per verificare l’esistenza di un caso di rigore, il giudice esegue sempre una ponderazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso. Il presente progetto preliminare prevede ora che, in caso
22 Cfr. tra gli altri BUSSLINGER/UEBERSAX, pag. 101 seg.; GEISELMANN, pag. 77; ROSSI, pag. 46 segg.
23 Le disposizioni concernenti l’espulsione di cui all’art. 66a segg. CP e all’art. 49a segg. CPM sono in vigore dal 1° ottobre 2016. Sono state introdotte dall’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» (cfr. iniziativa popolare del 15 febbraio 2008, RU 2011 1199) accolta dal Popolo e dai Cantoni il
28 novembre 2010 e attuano l’art. 121 cpv. 3–6 Cost.
24 L’espulsione può essere pronunciata solamente se l’autore ha commesso un reato rilevante per l’espulsione secondo l’art. 66a cpv. 1 lett. a–p CP, l’art. 49a cpv. 1 lett. a–h CPM, l’art. 66abis CP o l’art. 49abis CPM dopo l’entrata in vigore della modifica della legge, come risulta dall’art. 2 CP. Cfr. tra le altre le sentenze 6B_651/2018 del 17 ottobre 2018, consid. 8.3.3; 6B_1043/2017 del 14 agosto 2018, consid. 3.2.2.
25 Sentenza 6B_1123/2020 del 2 marzo 2021, consid. 3.3.8. Cfr. sull’argomento BUSSLINGER/UEBERSAX, pag. 102 seg.; GEISELMANN, pag. 77.