Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine
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definizione ed è praticamente impossibile da delimitare ricorrendo alle fattispecie penali, tanto più che nel CP non sono presenti «crimini violenti» in senso stretto27. Non è tuttavia un concetto nuovo e compare già come «atti di violenza criminali» nella parte speciale del CP, segnatamente nell’articolo 260tercapoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 (Organizzazioni criminali e terroristiche), nell’articolo 260quinquiescapoverso 1 (Finanziamento del terrorismo) e nell’articolo 260sexiescapoverso 1 (Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo). Gli «atti di violenza criminali» rappresentano – ai sensi delle disposizioni qui menzionate – reati che comportano conseguenze fisiche su persone o cose e per i quali è comminata una pena detentiva di oltre tre anni28. Sostanzialmente si tratta di reati contro la vita e l’integrità della persona (art. 111–136 CP), ma anche rapina (art. 140 CP), estorsione (art. 156 CP), sequestro di persona e rapimento (art. 183 seg. CP), presa d’ostaggio (art. 185 CP) nonché crimini di comune pericolo29 come incendio intenzionale (art. 221 CP) o delitti con materie esplosive (art. 224–226 CP)30.
Per motivi di coerenza, nella presente revisione si fa riferimento alla descrizione del termine definita dal Consiglio federale nel messaggio concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati31. In tale contesto il Consiglio federale ha esaminato il termine «reato violento» («Gewaltdelikt») utilizzato nell’articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost.32, precisando che esso si riferisce in primo luogo ai reati contro la vita e l’integrità della persona. Il termine include tuttavia anche crimini contro la libertà personale e crimini di comune pericolo33. Queste considerazioni costituiscono una base valida per l’interpretazione del termine «crimini violenti» utilizzato in questa sede. Inoltre, la descrizione corrisponde ampiamente al contenuto della nozione di violenza alla base degli articoli 260tercapoverso 1 lettera a numeri 1 e 2, 260quinquiescapoverso 1 e 260sexiescapoverso 1 CP. Ne consegue che i reati indicati
27 Cfr. anche il rapporto del gruppo di lavoro, pag. 55, nonché il messaggio concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati, pagg. 5173 e 5184, in cui viene definito il concetto di «reato violento».
28 Cfr. art. 10 cpv. 2 CP: «Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni».
29 Sono crimini di comune pericolo (cfr. Libro secondo: Disposizioni speciali, Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo, art. 221 segg. in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 CP): incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo cma CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), uso intenzionale senza fine delittuoso (art. 225 cpv. 1 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP), pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis CP), atti preparatori punibili (art. 226ter CP), inondazione o franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo cma CP), danneggiamento intenzionale d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo cma CP), violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP) nonché rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1 CP).
30 Cfr. tra gli altri BSK Strafrecht II-ENGLER, art. 260ter n. 10; BSK Strafrecht II-FIOLKA, art. 260quinquies n. 25; PK StGB-TRECHSEL/VEST, art. 260ter n. 7 nonché art. 140 n. 4; STRATENWERTH/BOMMER, BT II § 40 n. 23; STRATENWERTH/BOMMER, BT I § 5 n. 5 segg.
31 FF 2013 5163
32 V. nota 17.
33 Cfr. messaggio concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati, pagg. 5173, 5185 e 5206 seg.; rapporto del gruppo di lavoro, pagg. 31, 50–61, in particolare pagg. 55–58.