Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Compendio

L’articolo 66a capoverso 1 del Codice penale (CP) e l’articolo 49a capoverso 1 del Codice penale militare (CPM) prevedono l’espulsione obbligatoria degli stranieri condannati per aver commesso uno dei reati riportati in tali disposizioni. Il tribunale penale può però rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe una grave ingerenza nei diritti personali dell’autore del reato (clausola dei casi di rigore). Tale clausola attua il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale. Nell’esaminare la proporzionalità si applicano diversi criteri tra i quali, per esempio, i legami della persona straniera con il proprio Paese d’origine. Tuttavia, se una persona straniera è condannata per crimini violenti (atti di violenza criminali), in futuro le autorità penali dovranno decidere se applicare o meno la cosiddetta «clausola dei casi di rigore» (art. 66a cpv. 2 CP e art. 49a cpv. 2 CPM) senza più tenere conto dei suoi legami con il Paese d’origine. Su questo punto occorre ridurre il margine di apprezzamento delle autorità penali. Non è accettabile che una persona che ha commesso un crimine grave in Svizzera, per il quale è prevista l’espulsione obbligatoria, non sia in ultima analisi espulsa per mancanza di legami con il Paese d’origine o perché tali legami sono troppo deboli.