Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine
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in considerazione15. Con questa formulazione il legislatore non intendeva escludere l’espulsione degli stranieri di seconda generazione, ma solamente chiarire che proprio l’espulsione di questi «secondos» può spesso determinare casi di rigore16. La clausola dei casi di rigore serve in ultima analisi a garantire l’attuazione del principio di proporzionalità17, ma deve essere applicata in maniera restrittiva come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale18.
Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare un’espulsione obbligatoria e applicare la cosiddetta clausola dei casi di rigore se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: per prima cosa, l’espulsione determina un grave caso di rigore personale. In tal caso il giudice dovrà in un secondo passaggio verificare se l’interesse pubblico all’espulsione prevale sull’interesse privato della persona straniera condannata a rimanere in Svizzera. Se l’interesse pubblico prevale, l’espulsione dovrà essere pronunciata anche in presenza di un grave caso di rigore personale, tenendo presente che la constatazione dell’esistenza di un caso di rigore implica sempre un interesse privato considerevole. Se tuttavia l’interesse privato è preponderante o quanto meno equivalente all’interesse pubblico, il giudice dovrà rinunciare a pronunciare un’espulsione obbligatoria19.
Per verificare l’esistenza di un grave caso di rigore personale si considerano diversi aspetti20, ponendo l’attenzione in particolare sulla situazione in Svizzera e nel suo Paese d’origine della persona straniera condannata21. Nell’ambito dell’esame del caso di rigore si deve in particolare considerare la durata del soggiorno (in Svizzera), le
15Cfr. BSK Strafrecht I-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, art. 66a n. 39; cfr. anche AMARELLE,
n. marg. 12 segg. e 35 seg.
16Cfr. FARGAHI, pag. 5, con ulteriori rimandi.
17Cfr. DTF 146 IV 105, consid. 3.4.2, con ulteriori rimandi; DTF 145 IV 364, consid. 3.2;
sentenza 6B_759/2021 del 16 dicembre 2021, consid. 4.2.2. Il principio di proporzionalità è sancito sia nella Costituzione federale (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.) sia nel diritto internazionale (cfr. anche art. 8 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101] e art. 12 par. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [Patto ONU II; RS 0.103.2]).
18Cfr. p. es. DTF 146 IV 105, consid. 3.4.2; 144 IV 332, consid. 3.3.1.
19Cfr. tra gli altri BSK Strafrecht I-ZURBRÜGG/HRUSCHKA, art. 66a n. 116 nonché
BUSSLINGER/UEBERSAX, pagg. 97 seg. e 102 seg.
20La nozione di «grave caso di rigore personale» è presente nel diritto in materia di migra-
zione (cfr. in particolare «casi personali particolarmente gravi» nell’art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20], «grave caso di rigore personale» nell’art. 14 cpv. 2 lett. c della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31] nonché «caso personale particolarmente grave» nell’art. 31 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]) ed è già stata ampiamente concretizzata nella giurisprudenza relativa al diritto in materia di migrazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per esaminare l’esistenza di un «caso di rigore» ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP sulla base di criteri definiti è possibile fare riferimento all’elenco di criteri fornito nella disposizione relativa ai «casi personali particolarmente gravi» di cui all’art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. tra le altre la sentenza 6B_362/2023 del 21 giugno 2023, consid. 2.1.2, con rimando alla DTF 146 IV 105, consid. 3.4.2, e ulteriori rimandi). Cfr. tra gli altri BUSSLINGER/UEBERSAX, pag. 117; BSK Strafrecht I-
ZURBRÜGG/HRUSCHKA, art. 66a n. 117 e segg.; ROSSI, pag. 46.
21Cfr. tra gli altri BUSSLINGER/UEBERSAX, pag. 101; GEISELMANN, pag. 77; messaggio
concernente l’attuazione dell’espulsione di stranieri che commettono reati, FF 2013 5163, in particolare 5214 e nota 173; ROSSI, pag. 45.