Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine

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 lettera m: genocidio (art. 264), crimini contro l’umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d–264h).

Il termine «Paese d’origine» utilizzato nell’iniziativa parlamentare corrisponde a quello impiegato nell’articolo 66c capoverso 4 CP. Nel testo tedesco, il termine «Herkunftsland» (Paese di provenienza) che figura nell’iniziativa parlamentare è sostituito da «Heimatland» (Paese d’origine). I due termini non sono esattamente sovrapponibili: mentre il Paese di provenienza può riferirsi al percorso biografico della persona interessata, il Paese d’origine indica, nel presente contesto, lo Stato di cui tale persona possiede la cittadinanza. Una persona può quindi provenire da un Paese, ma avere la cittadinanza di un altro Stato.

4.2 Codice penale militare (CPM)

Art. 49a cpv. 2bis

Nell’articolo 49a il CPM contiene una normativa concernente l’espulsione obbligatoria analoga a quella del CP. In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 numeri 7–9 CPM, per determinati reati sono sottoposte al diritto penale militare anche le persone di condizione civile. Ne consegue che anche le persone straniere di condizione civile possono commettere reati secondo il CPM che comportano l’espulsione obbligatoria, come per esempio omicidi intenzionali, rapina, aggressione e coazione sessuale o violenza carnale. Nell’articolo 49a capoverso 2 CPM è inoltre presente una clausola dei casi di rigore corrispondente a quella del CP. Date queste premesse, è necessario prevedere nel CPM una disposizione analoga a quella prevista per il CP. L’elenco dei reati è limitato alle fattispecie sottoposte al diritto penale militare, che sono le seguenti (cfr. art. 49a cpv. 1 CPM):

 lettera a: omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119);

 lettera b: lesioni gravi (art. 121), aggressione (art. 128a);

 lettera c: rapina (art. 132) ed estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4);

 lettera e: sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d’ostaggio (art. 151c);

 lettera f: coazione sessuale (art. 153 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1bis), abuso della posizione militare (art. 157), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 158);

 lettera g: incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso colposo intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto