Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/58: Titolo: 23.443 n Iv. pa. Addor. Espulsione degli stranieri che commettono reati. Per una ponderazione degli interessi conforme al buon senso · 23 pagine

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1.3 Adozione del progetto

Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, la CIP-N ha accolto il progetto nella votazione sul complesso con X voti contro Y e Z astensioni.

2 Necessità di agire e obiettivi

Gli articoli 66a–66d sono stati adottati dal Parlamento il 20 marzo 2015. Si tratta della normativa di attuazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 della Costituzione federale (Cost.2) sull’espulsione di stranieri che hanno commesso reati. Tale disposizione costituzionale, in vigore dal 1° ottobre 2016, è stata inserita nella Costituzione federale dopo che, nella votazione del 28 novembre 2010, Popolo e Cantoni avevano accolto l’«Iniziativa espulsione».

Nell’articolo 66a capoverso 1 CP sono elencati i reati che comportano l’espulsione delle persone straniere dalla Svizzera. Il capoverso 2 contiene una «clausola dei casi di rigore», attualmente formulata in questo modo:

«2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.»

Questa clausola dei casi di rigore dà attuazione al principio di proporzionalità previsto dalla Costituzione (art. 5 cpv. 2 Cost). Prima di pronunciare l’espulsione, il giudice deve esaminare la proporzionalità di tale provvedimento. Riguardo ai criteri in base ai quali procedere a tale esame, si rimanda al numero 3.1 del presente rapporto.

L’iniziativa parlamentare 23.443 chiede che, nell’esaminare la proporzionalità del provvedimento, i giudici non tengano più in considerazione i legami dell’autore del reato con il proprio Paese d’origine, verso il quale lo straniero sarà espulso. In altri termini: deve essere possibile espellere anche gli stranieri che non hanno alcun legame con il proprio Paese d’origine o che hanno solo legami deboli. Tale restrizione non dovrà essere applicata a tutti i reati riportati nell’articolo 66a capoverso 1 CP, ma unicamente in caso di crimini violenti.

Così facendo si vuole ridurre il numero di casi in cui viene applicata la clausola dei casi di rigore, aumentando di conseguenza il numero di espulsioni.

Nel 2024 (ultimo anno interamente rilevato nelle statistiche dell’Ufficio federale di statistica [UST]) sono state pronunciate in Svizzera 2984 condanne di persone straniere per reati di cui all’articolo 66a capoverso 1 CP3. Gli autori sono stati espulsi in 1789 casi, mentre in 1195 casi non è stata pronunciata alcuna espulsione obbligatoria.

2 RS 101

3 Il numero di «condanne» per i reati elencati nell’art. 66a cpv. 1 CP non corrisponde al numero di «persone condannate». Nel corso del medesimo anno una persona può essere condannata per più reati riportati nell’elenco. Nella statistica annuale delle «persone condannate» una persona viene contata una sola volta, anche se nel medesimo anno la stessa persona viene condannata più volte con obbligo di espulsione. Quindi, nel 2024 figuravano 2130 condanne con espulsione, mentre le persone condannate erano 2117.